REPLICA LEGALI AVVOCATURA REGIONALE BASILICATA A SINDACATO DIRER

punti apici 22.02.2019 ore 14:22
AGR
AGR Riceviamo e pubblichiamo una comunicazione degli Avvocati dell’Avvocatura Regionale di Basilicata in risposta ad una nota del sindacato FEDIRETS - area DIRER SIDirSS sui criteri per la nomina di un coordinatore dell’ufficio legale dell’ente.

LA CHIAREZZA SU RUOLI e FUNZIONI.

Con la presente nota gli Avvocati dell’Avvocatura Regionale di Basilicata (Bruno Maddalena, Demuro Faustina, Di Giacomo Valerio, Panetta Nicola, Pisani Nicoletta e Possidente Anna Carmen) - non per sterile polemica, ma per il più nobile scopo di offrire una più corretta informazione alla Comunità Lucana - stigmatizzano alcune inesattezze contenute in un comunicato del 19 febbraio scorso, a firma del locale Commissario (un ex dirigente amministrativo regionale ora in pensione) di un sindacato (FEDIRETS – area DIRER SIDirSS) rappresentativo di alcuni dirigenti amministrativi regionali, sarcasticamente intitolato “RUOLO DIRIGENZIALE IN SALDO”, poi recepito in modo alquanto sospetto e disinformato da qualche giornale locale, che ne ha offerto la sponda. Nel comunicato il sindacato di pochi interessati dirigenti amministrativi scrive che alla Giunta Regionale: “è piaciuto individuare, nella sostanza, il futuro Coordinatore dell'Ufficio Legale in un funzionario anziché nominare un Dirigente della struttura vacante dal 2016”, quindi domandandosi come mai “I Dirigenti aventi i titoli per poter ricoprire questo ruolo di coordinamento non hanno titolo? Perché?”. Le domande sollevate da chi ha compulsato il commissario del suddetto sindacato, con inesatte informazioni andrebbero ribaltate: ci sarebbe da chiedersi: “chi sarebbero questi Dirigenti aventi i titoli”? Si premette, a scanso di ogni illazione, che gli avvocati hanno superato apposito pubblico concorso, come accertato giudizialmente dal T.A.R per la Basilicata con la sentenza n. 265 del 30.5.2008 (seguita da ben due giudizi di ottemperanza, n. 293/2010 e n. 154/2011 occorsi per vincere le ostinate resistenze dell’amministrazione regionale), che pronunciandosi in ordine allo status giuridico ed al profilo professionale rivendicato dai ricorrenti avvocati (allora: Brancati Maurizio Roberto, Bruno Maddalena, Cariati Fernanda, Demuro Faustina, Del Corso Donato, Di Giacomo Valerio, Panetta Nicola, Pisani Nicoletta e Possidente Anna Carmen) così statuiva: “Tale attività professionale di alto contenuto specialistico, per la quale risulta necessario il possesso della Laurea in Giurisprudenza ed il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, non si presta ad un accesso dall’interno mediante l’istituto della cd. progressione verticale di cui all’art. 4 del CCNL del 31.3.1999, alla cui selezione di norma possono partecipare anche i dipendenti interni, appartenenti alla Categoria D1, in possesso della Laurea di primo livello o addirittura del Diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale, come previsto dall’art. 4, comma 3, del CCNL stipulato in data 31.3.1999. Al riguardo va pure rilevato che i ricorrenti sono tutti vincitori di un apposito concorso pubblico, indetto dalla Regione Basilicata per l’assunzione di Procuratori Legali (ora, dopo la soppressione dell’Albo dei Procuratori Legali, Avvocati), il cui bando prevedeva come requisiti di ammissione non solo la Laurea in Giurisprudenza, ma anche il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Procuratore Legale (ora, dopo la soppressione dell’Albo dei Procuratori Legali, Avvocato)”. Successivamente, a definizione di ulteriore ricorso proposto dagli avvocati dell’Ufficio Legale della Regione Basilicata (ricorrenti avvocati Brancati Maurizio Roberto, Bruno Maddalena, Demuro Faustina, Di Giacomo Valerio, Panetta Nicola, Pisani Nicoletta e Possidente Anna Carmen), il T.A.R per la Basilicata, con la sentenza n. 728 dell’11.10.2014, ha così statuito: “questo Tribunale con le Sentenze n. 265/2008, n. 293/2010 e n. 154/2011 ha già sancito che gli Avvocati della Regione Basilicata "possono essere selezionati e/o individuati soltanto mediante concorso esterno e non anche mediante concorso interno per progressione verticale o con l'adozione di un qualsiasi atto amministrativo, come per es. l'affidamento di mansioni superiori", specificando che al predetto concorso esterno possono partecipare anche i dipendenti regionali, in possesso della Laurea in Giurisprudenza e dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, "senza alcuna riserva di posti e/o preferenza”. Come più sopra già evidenziato, tali statuizioni giurisdizionali sono state ritenute necessarie, per garantire agli Avvocati della Regione "una piena autonomia ed indipendenza, in quanto ogni questione giuridica può essere esaminata, facendo prevalere considerazioni di opportunità politica e non esclusivamente argomentazioni tecnico-giuridiche, come prescritto dai canoni della deontologia professionale”. Inoltre, con la più recente Sentenza n. 405 dell'8.7.2013 è stato precisato che la "piena indipendenza ed autonomia" dell'Avvocatura regionale "non risulta garantita dal conferimento dell'incarico di Avvocato Coordinatore ad un qualsiasi Dirigente della Regione Basilicata, in possesso della Laurea in Giurisprudenza e dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, in quanto in tal modo, tenuto conto della brevità dell'incarico dirigenziale (3-5 anni), l'organo di indirizzo politico può condizionare l'operato dell'Avvocatura Regionale”. Sul punto è stato specificato che, "se giustamente gli Avvocati della Regione non possono essere utilizzati nell'attività di gestione amministrativa, in modo corrispondente anche i Dirigenti della Regione non possono essere incardinati presso l'Avvocatura Regionale, in quanto, per tutelare l'autonomia ed indipendenza di quest'Ufficio, esso deve essere nettamente separato da tutto l'apparato amministrativo dell'Amministrazione resistente, e tale separazione può essere efficacemente salvaguardata soltanto con il conferimento dell'incarico di Avvocato Coordinatore ad uno degli Avvocati dell'Avvocatura Regionale". Ed è stato anche puntualizzato che la Del. G.R. n. 582 del 29.4.2011, emanata in seguito alle Sentenze TAR Basilicata n. 265/2008, n. 293/2010 e n. 154/2011, nella parte in cui statuisce che gli Avvocati della Regione non possono essere selezionati e/o individuati "con l'adozione di un qualsiasi atto amministrativo", va interpretata nel senso che per "qualsiasi atto amministrativo" si intende anche il conferimento dell'incarico di Avvocato Coordinatore. Pertanto, questo TAR concludeva che: "Più precisamente, è il previo superamento del concorso di Avvocato regionale e lo svolgimento dell'attività lavorativa di Avvocato della Regione a costituire indispensabile requisito per la nomina ad Avvocato Coordinatore. Per converso, gli Avvocati della Regione non possono essere nominati Dirigenti, senza aver superato il relativo concorso e, nominati Dirigenti, non possono ritornare presso l'Avvocatura regionale presentando una mera domanda in tal senso. Cioè si tratta di due ruoli dell'organigramma regionale (Dirigenti/Avvocati) non intercambiabili”. Insomma, a seguito di plurimi giudizi, che hanno perfino richiamato la vigente normativa sull’ordinamento professionale forense (art. 23 della L. n. 247/2012) è stato definitivamente accertato e statuito che: a) lo status ed il profilo professionale di avvocato è distinto, non compatibile e non confondibile con quello di dirigente amministrativo; b) le due funzioni sono non sovrapponibili e non interscambiabili e presuppongono lo svolgimento di distinti appositi concorsi; c) Il coordinamento è attività riservata necessariamente ad un avvocato della struttura legale reclutato a seguito di apposito pubblico concorso, che è solamente un primus inter pares. Sgombrato il campo da illazioni e chiarite disposizioni normative e statuizioni giurisprudenziali, preme replicare fermamente all’affermazione, evidentemente tendenziosa, secondo cui: “La Regione Basilicata è riuscita a creare le condizioni per far diventare dirigente (sotto mentite spoglie) un funzionario senza concorso, valorizzando i risultati di una selezione di oltre 20 anni fa!”: all’avvocato (non funzionario amministrativo!) dell’Ufficio Legale che ricoprirà per soli due anni la carica di coordinatore, la legge professionale riserva la funzione di coordinamento dell’avvocatura regionale (l’art. 23 della L. n. 247/2012 recita: “la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.”). Il coordinatore per l’esercizio delle funzioni di competenza percepirebbe un trattamento stipendiale notevolmente inferiore a quello che percepirebbe un dirigente. Spiace agli Avvocati scriventi percepire la inquietante sensazione che il suddetto sindacato (e per certi versi quella stampa che ne ha offerto la sponda) intenda preferire la conservazione di un sistema che predilige, come ancora nel recente passato, la nomina assolutamente discrezionale, di un dirigente amministrativo, magari privo di significativa esperienza professionale, a capo di una struttura tecnico professionale, che per legge deve restare autonoma ed indipendente, in modo tale da poter condizionare l’attività giudiziale e consultiva di esclusiva competenza degli avvocati. Apprezzano, pertanto, l’operato recente della Giunta, che in ragione dell’evidente necessità di garantire un improcrastinabile ed indilazionabile vacanza del delicato ruolo di coordinamento, fondamentale in una struttura essenziale, quale l’avvocatura regionale, ha finalmente deciso, nel pieno rispetto della legge e delle sentenze, di affidare il coordinamento dell’ufficio legale ad un professionista assunto a seguito di concorso pubblico, espletato in tempi non sospetti per il reclutamento di avvocati, considerando i risultati del concorso e la maggior esperienza professionale acquisita in suddetto Ufficio, senza pregiudizio di alcun avvocato dell’Ufficio Legale dell’Ente. La comunità lucana interessata al corretto funzionamento delle istituzioni ne saprà trarre le logiche considerazioni.

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