GARA SERVIZI PULIZIA SSR: LA SUARB FA CHIAREZZA
22.05.2018
ore 12:50
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AGR
“Il Comitato di Direzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata ha fatto chiarezza questa mattina rispetto ad alcune affermazioni contenute in comunicati stampa di parte sindacale relativi all’aggiudicazione dell’appalto del servizio di pulizia in fabbisogno alle Aziende del servizio sanitario regionale.
Pur ritenendo legittime le preoccupazioni legate alla condivisibile tutela dei livelli occupazioni, il Comitato di Direzione della Suarb ha ritenuto doveroso sottolineare la pericolosità di affermazioni che, destituite di fondamento giuridico, possono capziosamente determinare effetti suggestivi riguardo al “modus operandi” che ha caratterizzato la gestione della procedura di che trattasi e, più in generale, l’azione della Stazione Unica Appaltante.
Al solo fine di ripristinare l’esatta realtà dei fatti, va tenuto presente:
che il fabbisogno di partenza per il servizio a base di gara è stato determinato (e non poteva essere diversamente) dalle Aziende sanitarie titolari del contratto di servizi sulla base delle superfici degli ambienti da pulire;
che il disciplinare di gara ha regolarmente previsto all’art. 2 l’applicazione della clausola sociale così come stabilita dalla Legge Regionale: “In applicazione dell’art. 1 della L.R. 15.02.2010 n. 24 e fatte salve le previsioni della contrattazione collettiva, ove più favorevoli, è fatto obbligo all’aggiudicatario di utilizzare il personale già assunto dalle precedenti imprese appaltatrici, compatibilmente con la gestione efficiente dei servizi e della normativa vigente sugli appalti, nonché le condizioni economiche e contrattuali già in essere.”
che l’intera gestione del procedimento di gara è stata costantemente presidiata dalla puntale e chiara conformità di ogni suo snodo ai precetti di legge in materia e, nella specie, l’aggiudicazione è avvenuta tassativamente in conformità al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Per fugare ogni residua “confusione” sul criterio di aggiudicazione basti pensare, inoltre, che nessuno dei lotti relativi alla procedura di gara oggetto di attenzione è stato aggiudicato con il criterio del massimo ribasso, tant’è che, ove mai ciò fosse stato, gli stessi sarebbero stati aggiudicati ad operatori economici diversi da quelli risultati aggiudicatari, non essendo questi ultimi infatti portatori del “maggior ribasso”.
Una cosa, infine, è stata precisata con chiarezza: il legislatore statale ha stabilito obbligatoriamente che il nuovo appaltatore non è quello che offre il prezzo più basso, ma quello che organizza il lavoro nella maniera migliore. Questa regola non può essere cambiata nemmeno con percorsi allargati tirando dentro soggetti che al riguardo non possono prendere decisioni.
In conclusione - ha tenuto a sottolineare il Comitato di Direzione - la Stazione Unica Appaltante della Regione, per il ruolo assegnatele dal legislatore regionale e nazionale, non può essere coinvolta in un percorso sindacale/datoriale che non le compete, ma soprattutto non può essere messa, come spesso accade, al pubblico ludibrio per non aver superato, quasi con un tocco di bacchetta magica, problemi che spetta ad altri affrontare e risolvere”.
Pur ritenendo legittime le preoccupazioni legate alla condivisibile tutela dei livelli occupazioni, il Comitato di Direzione della Suarb ha ritenuto doveroso sottolineare la pericolosità di affermazioni che, destituite di fondamento giuridico, possono capziosamente determinare effetti suggestivi riguardo al “modus operandi” che ha caratterizzato la gestione della procedura di che trattasi e, più in generale, l’azione della Stazione Unica Appaltante.
Al solo fine di ripristinare l’esatta realtà dei fatti, va tenuto presente:
che il fabbisogno di partenza per il servizio a base di gara è stato determinato (e non poteva essere diversamente) dalle Aziende sanitarie titolari del contratto di servizi sulla base delle superfici degli ambienti da pulire;
che il disciplinare di gara ha regolarmente previsto all’art. 2 l’applicazione della clausola sociale così come stabilita dalla Legge Regionale: “In applicazione dell’art. 1 della L.R. 15.02.2010 n. 24 e fatte salve le previsioni della contrattazione collettiva, ove più favorevoli, è fatto obbligo all’aggiudicatario di utilizzare il personale già assunto dalle precedenti imprese appaltatrici, compatibilmente con la gestione efficiente dei servizi e della normativa vigente sugli appalti, nonché le condizioni economiche e contrattuali già in essere.”
che l’intera gestione del procedimento di gara è stata costantemente presidiata dalla puntale e chiara conformità di ogni suo snodo ai precetti di legge in materia e, nella specie, l’aggiudicazione è avvenuta tassativamente in conformità al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Per fugare ogni residua “confusione” sul criterio di aggiudicazione basti pensare, inoltre, che nessuno dei lotti relativi alla procedura di gara oggetto di attenzione è stato aggiudicato con il criterio del massimo ribasso, tant’è che, ove mai ciò fosse stato, gli stessi sarebbero stati aggiudicati ad operatori economici diversi da quelli risultati aggiudicatari, non essendo questi ultimi infatti portatori del “maggior ribasso”.
Una cosa, infine, è stata precisata con chiarezza: il legislatore statale ha stabilito obbligatoriamente che il nuovo appaltatore non è quello che offre il prezzo più basso, ma quello che organizza il lavoro nella maniera migliore. Questa regola non può essere cambiata nemmeno con percorsi allargati tirando dentro soggetti che al riguardo non possono prendere decisioni.
In conclusione - ha tenuto a sottolineare il Comitato di Direzione - la Stazione Unica Appaltante della Regione, per il ruolo assegnatele dal legislatore regionale e nazionale, non può essere coinvolta in un percorso sindacale/datoriale che non le compete, ma soprattutto non può essere messa, come spesso accade, al pubblico ludibrio per non aver superato, quasi con un tocco di bacchetta magica, problemi che spetta ad altri affrontare e risolvere”.
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