Documenti di Programmazione
In generale, le amministrazioni pubbliche devono conformare la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al citato decreto:
- della programmazione (allegato n. 4/1);
- della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
- della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
- del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).
I caratteri qualificanti della programmazione, propri dell’ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni pubbliche, sono stati individuati dallo stesso legislatore statale nei seguenti termini (paragrafo 3 dell’Allegato n. 4/1 del D. lgs. 118 del 2011 e successive modificazioni):
- Valenza pluriennale del processo;
- Lettura non solo contabile dei documenti;
- Coerenza e interdipendenza dei vari strumenti della programmazione.
Il Titolo III “Ordinamento finanziario delle regioni” del D.Lgs. 118/2011 all’art. 36 comma prevede che ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel Documento Di Economia e Finanza Regionale (DEFR), predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione.
A partire dal 2016 entra pienamente in vigore il nuovo sistema contabile armonizzato, disciplinato dal D.Lgs. 118/2011. Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) delinea il quadro degli obiettivi politici, collegati alle missioni e ai programmi di bilancio ed i suoi contenuti programmatici costituiscono base di riferimento per l’intera azione amministrativa e orientano le successive deliberazioni della Giunta e del Consiglio Regionale.