Quote latte (cessato il 31 marzo 2015)

Quote latte (cessato il 31 marzo 2015)
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Quota latte: quantitativo di riferimento individuale

Introdotto dal regolamento comunitario 856/1984 del 31 marzo 1984, sostituito poi dal regolamento 3950/92 del 28 dicembre 1992 ed infine dal regolamento 1788/2003 del 29 settembre 2003 è la definizione corrente attribuita all'elemento principale del regime comunitario del prelievo supplementare.

Il prelievo supplementare

Il regime del prelievo supplementare è uno strumento di politica agraria comunitaria che impone agli allevatori europei un prelievo finanziario per ogni chilogrammo di latte bovino prodotto oltre un limite stabilito (quota latte); in Italia tale limite fu attribuito alle singole aziende zootecniche tenendo conto della commercializzazione avvenuta nelle campagne 1988/89 e 1991/92. Sono gli acquirenti di latte (latterie, caseifici, ecc.) a fungere da sostituti di imposta: essi devono quindi tener monitorate le consegne di latte dei produttori propri conferenti e nel momento in cui questi ultimi superano la quota latte devono trattenere – dall’importo che periodicamente liquidano ad essi come pagamento per il latte acquistato – il prelievo stabilito dalle norme comunitarie. Le quote latte, dunque, si configurano come un regime di contingentamento della produzione; una misura ascrivibile al gruppo degli strumenti volti a regolare l’offerta. Si tratta di una misura che interviene sulle decisioni dell’imprenditore, disincentivando fortemente la produzione di un bene oltre certi limiti al fine di mantenere remunerativo il prezzo di mercato.

Con il regolamento 856/84 fu fissato un anno di riferimento, per l'intera comunità, il quantitativo globale garantito di latte di ogni singolo Stato membro (per l'Italia era il 1983) è stato ottenuto sommando i quantitativi di latte consegnati dai produttori alle imprese di trasformazione, comma 4 del Reg. CE 856/84. Dalle rilevazioni fatte in Italia e riferite all'anno 1983 il quantitativo globale di riferimento, che può intendersi come il totale del latte venduto dai produttori ai trasformatori o direttamente al consumatore, venne fissato in 8.823 migliaia di tonnellate.

Nella versione sviluppata dalla Comunità europea dal 1984 ai giorni nostri, la quota latte non è giuridicamente da intendersi come una concessione a produrre ma come una forma di regolazione del mercato. In realtà l'allevatore poteva liberamente produrre latte prima dell'introduzione del regime del prelievo supplementare e può liberamente farlo dopo. A rigore, infatti, un allevatore può produrre e commercializzare latte anche oltre la propria quota, salvo avere la consapevolezza di incorrere, così facendo, nel pagamento di un tributo (il prelievo supplementare) molto elevato, tanto da rendere fortemente anti-economica tale produzione e relativa commercializzazione.

La quota è dunque semmai "una sorta di autorizzazione amministrativa a commercializzare il latte bovino senza pagare penale" (prima Relazione della Commissione governativa d'indagine sulle quote latte); una definizione efficace, anche se alla parola "penale" si potrebbe preferire "tributo".
La disciplina delle quote latte è stata rinegoziata il 18 novembre 2008 a Bruxelles dal Consiglio dei Ministri UE dell'Agricoltura, con significativi miglioramenti della situazione italiana.