Diritti dell'ammalato

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Art. 1
Il Paziente ha diritto di essere assistito e curato con premura ed attenzione, nel rispetto della dignità umana e delle proprie convinzioni filosofiche e religiose.

Art. 2

In particolare, durante la degenza ospedaliera il Paziente ha diritto ad essere sempre individuato con il proprio nome e cognome anziché, secondo una prassi che non deve essere più tollerata, con il numero o con il nome della propria malattia. Ha, altresì, diritto di essere interpellato con la particella pronominale "Lei".

Art. 3

Il Paziente ha diritto di ottenere dalla Struttura sanitaria informazioni relative alle prestazioni dalla stessa erogate, alla modalità di accesso ed alle relative competenze. Lo stesso ha il diritto di poter identificare immediatamente le Persone che lo hanno in cura.

Art. 4

Il Paziente ha diritto di ottenere dal Sanitario che lo cura informazioni complete e comprensibili in merito alla diagnosi della malattia, alla terapia proposta ed alla relativa prognosi. Il Medico ha infatti il dovere di fornire ogni informazione utile al proprio Paziente.

Art. 5

In particolare, salvo i casi di urgenza nei quali il ritardo possa comportare pericolo per la salute, il Paziente ha diritto di ricevere le notizie che gli permettano di esprimere un consenso effettivamente informato prima di essere sottoposto a terapie od interventi: le anzidette informazioni devono concernere anche i possibili rischi o disagi conseguenti al trattamento, nonché i rischi che corre rifiutando il trattamento proposto. Solo se il Sanitario raggiunge il motivato convincimento dell'inopportunità di una informazione diretta, la stessa deve essere fornita, salvo espresso diniego del Paziente, ai Familiari od a coloro che esercitano potestà tutoria.

Art. 6

Il Paziente ha altresì diritto di essere informato sulla possibilità di indagini e trattamenti alternativi, anche se eseguibili in altre Strutture. Ove il Paziente non sia in grado di determinarsi autonomamente, le stesse informazioni devono essere fornite alle Persone di cui all'articolo precedente.

Art. 7

Il Paziente ha diritto di ottenere che i dati relativi alla propria malattia ed ogni altra circostanza che lo riguardi, rimangano segreti.

Art. 8

Il Paziente ha diritto di proporre reclami, che devono essere sollecitamente esaminati, ed essere tempestivamente informato sull'esito degli stessi.