Terzo Settore

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D.G.R. n. 943 del 30.12.2022 - Approvazione "Avviso per il finanziamento di progetti di rilevanza locale di cui all’art. 72 del d.lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”, promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore anni 2020- 2021” 

D.G.R. n. 942 del 30.12.2022
- Approvazione “Avviso Pubblico per il sostegno delle attività di interesse generale, di cui all’art 5 del D. lgs 117/2017 svolte dalle Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e dalle Fondazioni ONLUS volte a fronteggiare le conseguenze determinate dall'emergenza sanitaria Covid -19 in ambito sociale. Art. 72 del Codice del Terzo Settore-Risorse 2020”. 

D.D. n. 175 del 05.06.2023 - “Avviso Pubblico per il sostegno delle attività di interesse generale, di cui all’art 5 del D. lgs 117/2017 svolte dalle Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e dalle Fondazioni ONLUS volte a fronteggiare le conseguenze determinate dall'emergenza sanitaria Covid -19 in ambito sociale. Art. 72 del Codice del Terzo Settore-Risorse 2020”. Approvazione graduatoria 

AVVISO del 22 agosto 2022


RUNTS - ODV e APS in trasmigrazione: sospensione dal primo luglio al 15 settembre dei termini dei procedimenti di verifica.
Si comunica che, a seguito della conversione in legge n. 122/2022 dela D.L. n. 73/2022, è in vigore la sospensione - per il periodo dal 1° luglio 2022 al 15 settembre 2022 - dei termini dei procedimenti di verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione nel RUNTS delle ODV e delle APS coinvolte nel processo di trasmigrazione ex articolo 54 del Codice del Terzo settore. A tale fine la novella normativa ha altresì posposto al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale le ODV, le APS e le ONLUS iscritte nei previgenti registri possono ricorrere alle modalità e alle maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria per apportare ai propri statuti le modifiche necessarie ad adeguarli al Codice del Terzo settore.

Si invita pertanto a prendere visione della comunicazione ministeriale al seguente link:
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/odv-e-aps-in-trasmigrazione-sospensione-dal-1-luglio-al-15-settembre-dei-termini-dei-procedimenti-di-verifica.aspx/
  
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Alle Associazioni di Volontariato iscritte al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (ODV)
Alle Associazioni di Promozione Sociale iscritte al Registro Regionale delle A.P.S.

Oggetto: Gli adeguamenti statutari previsti dal Codice del Terzo Settore D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. 

Il Decreto Legislativo 117/2017 “Codice del Terzo settore”, entrato in vigore il 3 agosto 2017, introduce un'articolata normativa finalizzata al riordino e alla revisione organica della disciplina preesistente in materia di enti del Terzo Settore (compresa quella tributaria) configurandosi come strumento unitario in grado di garantire la “coerenza giuridica, logica e sistematica” di tutte le componenti del terzo settore per sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che in forma associata, perseguono il bene comune. 
Il Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (artt. 11- comma 1, 45, 46, 47 48 e 53 del D.lgs 117/2017) , implementato su di un’unica piattaforma nazionale e reso operativo – presumibilmente - entro l’inizio del 2021, avrà lo scopo di superare la “frammentazione” dei tanti registri esistenti.
Le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale già iscritte nei registri regionali di proprio riferimento, confluiranno in primis, nel registro unico nazionale e pertanto le stesse dovranno adeguare i propri atti statutari (atto costitutivo e Statuto) alle norme contenute nel Codice D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. entro il 30 giugno 2020. 
  
Al fine di fornire indicazioni operative utili alle associazioni (APS e ODV) Sul sito istituzionale della Regione Basilicata: www.regione.basilicata.it al link Dipartimento politiche della persona area tematica Terzo settore sono pubblicati i seguenti atti e documenti di interesse: 
  1. D.gls. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”;
  2. D.lgs. 105/2018 - “Modifiche e integrazioni al Codice del Terzo Settore”;
  3. Comma 4 Bis dell’art. 43 della legge 28.06.2019 n. 58, “Conversione in legge con modificazioni del D.L. 30.04.2019, n. 34” – GU S.G. del 29.06.2019 . S.O. n. 26;
  4. Le circolari del Ministero delle Politiche Sociali:

a. Circolare del 29/12/2017, Prot. 34 con oggetto “Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni”;
b. Circolare del 27/12/2018, Prot. 38 “Adeguamenti Statutari”;
c. La tabella predisposta dallo stesso Ministero recante gli articoli che le associazioni APS e ODV (già costituite alla data del 2 agosto 2017) dovranno tener presente per l’adeguamento dei propri statuti e/o atti costitutivi;
d. Circolare del 31.05.2019 n. 13 “ Ulteriori chiarimenti sugli adeguamenti statutari” (in continuità con la precedente del 27/12/2019;
e. Risoluzione n. 89/E del 25.10.2019 dell’Agenzia delle Entrate relativa all’interpretazione dell’art. 101 del D.lgs 117/2017” in relazione alla Circolare del 31.05.2019 n. 13 sopra indicata(punto d.);
f. Schema di riferimento dell’atto costitutivo e dello Statuto di una Organizzazione di Volontariato, redatti in conformità alle disposizioni del D.Lgs,. 117/2017 come modificato e integrato dal D.Lgs 105/2018, al fine degli adeguamenti statutari delle Organizzazioni di Volontariato iscritte al registro regionale delle organizzazioni di Volontariato alla data del 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017);
g. Schema di riferimento dell’atto costitutivo e dello Statuto di una Associazione di Promozione Sociale, redatti in conformità alle disposizioni del D.Lgs,. 117/2017, come modificato e integrato dal D.Lgs 105/2018, al fine degli adeguamenti statutari delle Associazioni di Promozione Sociale già costituite e iscritte al registro regionale delle A.P.S. alla data del 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017).
  

Gli schemi indicati ai punti f. e g. sono pubblicati al solo fine di fornire indicazioni utili sia per l’adeguamento dello Statuto e dell’atto costitutivo delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale già iscritte nei registri regionali di riferimento (e costituite prima del 3 agosto 2017) che per la redazione di Statuti e atti Costitutivi conformi al dettato del Codice del Terzo Settore (per i cittadini associati già costituiti ovvero in fase di costituzione in ODV e APS dopo il 3 agosto 2017). 

Nelle more dell’organizzazione e funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (artt. 11, 45, 46, 47 del D.Lgs. 117/2017), l’art. 101 commi 1 e 2 del medesimo decreto legislativo 117/2017 come modificato e integrato dal D.Lgs 105/2018 e ulteriormente modificato dal comma 4 bis della L. 58/2019, dispone quanto segue: 
  • “Fino all’operatività del registro unico nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti, ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei registri ONLUS, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Imprese Sociali che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 30 giugno 2020”
  • “Ai sensi del comma 3 – art. 101 del predetto D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. il requisito dell’iscrizione al registro unico nazionale nell’attuale fase transitoria, si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione degli enti ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore"; 
La Circolare del Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro del 29/12/2017 prot. 34, nel fornire le prime indicazioni sulle questioni di diritto transitorio del codice del Terzo Settore (indicate all’art. 101 comma 2 del D.lgs 117/2017 e s.m.i.) specifica che “le iscrizioni agli attuali registri sono regolate dalle norme procedimentali in essere e che la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti è condotta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione della organizzazione”;
Quest’ultimo concetto viene opportunamente approfondito nell’ultima circolare dello stesso Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro del 27/12/2018 n. 38 recante “Codice del Terzo Settore – Adeguamenti Statutari” nella quale, ai fini del corretto esercizio dell’autonomia statutaria da parte degli enti del Terzo Settore, in particolare le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, si richiama quanto previsto dall’art. 101 c. 2 del Codice in parola, in continuità con la prima circolare del 29/12/2017, evidenziando quanto segue: 
  • "gli enti già costituiti alla data del 03.08.2017, devono effettuare gli adeguamenti statutari entro il 30.06.2020 (tale data è espressamente indicata al comma 4 bis della L. 58/2019). Cifrare la tabella riepilogativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali indicata al punto b)"
  • “gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017, sono tenuti a conformarsi – ab origine – alle disposizioni del codice”.
Tali adeguamenti (integrazione statuto e/o atto costitutivo alle norme del nuovo codice del terzo settore) approvati con assemblea ordinaria entro i termini legislativi indicati, non incidono sulla continuità di iscrizione nel registro regionale e sono esenti dall’imposta di registro e di bollo ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. – cifrare la risoluzione dell’Agenzia delle Entrata n. 158/E/2017. 

Infine, per quanto riguarda la disciplina fiscale delle ONLUS (di interesse delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi del punto 8 art. 10 del D.Lgs 460/1997 e delle Associazioni di Promozione sociale etc.). La stessa circolare del 27.12.2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, evidenzia che tale disciplina, rimarrà in vigore fino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali previste dal medesimo Codice del Terzo Settore all’art. 104, commi 1 e 2 che esplicita “le norme di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del Codice in parola, continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali ivi previste e- comunque- non prima di un periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale (art. 45 D.lgs 117/2017). A tal riguardo si rimanda al D.L. 148/2017 art. 5 sexties e alle correlate disposizioni relative al codice del Terzo settore contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22 del 14/12/2017"
Si evidenzia, inoltre, ai fini della iscrizione nei registri regionali di proprio riferimento ai sensi dell’art. 101 c. 2 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. quanto segue:
Le compagini associative costituite o in fase di costituzione a partire dalla data del 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del Codice del Terzo Settore) devono obbligatoriamente essere in possesso della documentazione statutaria (statuto e atto costitutivo) registrata presso il competente ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate conforme al dettato del Codice del Terzo Settore D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
Le Associazioni interessate agli adeguamenti Statutari possono fruire dei servizi di consulenza e accompagnamento erogati dal Centro Servizi per il Volontariato della Basilicata (C.S.V.) consultabili sul sito www.csvbasilicata.it recapito telefonico 0971 274477 – 0835 346167
Il C.S.V. – si evidenzia - ai sensi del comma 6 dell’art. 101 e nelle more dell’attuazione delle procedure di cui agli artt. 61 e successivi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.) è un Ente accreditato in forza del D.M. 8.10.1997.