Comitato di sorveglianza

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Ulteriori Approfondimenti

Comitato di Sorveglianza FSE 2007-2013

Il Comitato di Sorveglianza accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazione del Programma
Operativo. A tal fine svolge i compiti indicati nell’art.65 del regolamento (CE) n.1083/2006, quelli indicati nel QSN Italia 2007-2013, nel PO FSE 2007-2013 e quelli previsti dal regolamento interno.

Il Comitato si assicura dell’efficienza e della qualità dell’esecuzione del PO. A tal fine:
  1. esamina ed approva, entro sei mesi dall'approvazione del Programma Operativo, i criteri di selezione delle operazioni finanziate e approva ogni revisione di tali criteri secondo le necessità della programmazione;
  2. valuta periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici del Programma Operativo sulla base dei documenti presentati dall'Autorità di Gestione;
  3. esamina i risultati dell'esecuzione, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per ciascun asse prioritario, nonché le valutazioni di cui all'articolo 48, paragrafo 3, del Regolamento (CE) del Consiglio n.1083/2006;
  4. esamina e approva i Rapporti annuali e finali di esecuzione di cui all’art.67 del Regolamento (CE) del Consiglio n.1083/2006, prima della loro trasmissione alla Commissione Europea;
  5. è informato in merito al Rapporto annuale di controllo, o alla parte di esso relativa al Programma Operativo interessato, e alle eventuali osservazioni espresse a riguardo dalla Commissione Europea in seguito all’esame del Rapporto;
  6. può proporre all'Autorità di Gestione qualsiasi revisione o esame del Programma Operativo di natura tale da permettere il conseguimento degli obiettivi dei Fondi o da migliorarne la gestione, compresa quella finanziaria;
  7. esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della Commissione relativa alla partecipazione dei Fondi;
  8. è informato del piano e delle attività di informazione, di comunicazione e di pubblicità, secondo le modalità attuative definite ai sensi del regolamento (CE) della Commissione n. 1828/2006:
  9. è informato sui risultati della verifica di conformità ai criteri di selezione effettuata dall’Autorità di Gestione sulle operazioni avviate prima dell’approvazione di detti criteri;
  10. esamina eventuali problemi significativi eventualmente riscontrati durante l’esecuzione del programma e propone misure atte alla loro risoluzione.