ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.)
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ATTENZIONE: a partire dal 16 settembre 2016 gli APE trasmessi con modalità diverse da quelle indicate nelle Disposizioni operative contenute nella DGR 767/2016, saranno considerati come non inviati e dunque non validi agli effetti di legge.La Giunta Regionale, con deliberazione del 5 luglio 2016, n. 767 (Bollettino Ufficiale n. 27, Parte I, del 16/07/2016) ha istituito il registro informatico degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici e degli immobili sul territorio regionale adottando le Disposizioni operative per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici sul territorio della regione Basilicata.
In particolare, la richiamata deliberazione 767/2016 e successiva deliberazione n. 962/2016 stabiliscono che, a partire dal 16/09/2016, la registrazione degli Attestati di Prestazione Energetica in regione Basilicata da parte dei soggetti certificatori, ai sensi del paragrafo 7.1.5 delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici di cui al Decreto Ministeriale 26/06/2015, dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematica, attraverso l’apposita sezione del sito internet istituzionale della Regione Basilicata, e tramite l’uso della firma digitale.
A decorrere dalla suddetta data i soggetti riconosciuti come soggetti certificatori, ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 75/2013, trasmettono l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) secondo le modalità di cui sopra, nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:
a) l’APE deve essere reso esclusivamente secondo il modello di cui all’Appendice B delle citate Linee guida nazionali,
b) l’APE deve essere reso nel rispetto di quanto statuito dall’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 15 comma 1 del Decreto Legislativo in materia di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà,
c) l’APE deve essere reso esclusivamente sotto forma di file avente estensione .PDF firmato digitalmente dal soggetto certificatore,
d) insieme al file avente estensione .PDF firmato digitalmente è obbligatorio inoltrare il corrispondente file avente estensione .XML, anche esso firmato digitalmente dal soggetto certificatore, contenente il tracciato generato dal software utilizzato per la redazione dell’APE.
Come è noto la certificazione energetica degli edifici è una procedura di valutazione della prestazione energetica degli edifici e degli immobili che consente ai proprietari ed agli utilizzatori la conoscenza del probabile costo energetico necessario per mantenere adeguate condizioni climatiche all’interno degli edifici stessi ed individuare gli interventi migliorativi dell'efficienza energetica che abbiano un corretto rapporto costi/benefici.
La certificazione energetica, essendo rivolta al miglioramento del rendimento energetico degli edifici, fa parte delle misure volte alla tutela dell'ambiente attraverso la diminuzione dell'utilizzo delle risorse naturali ed il contenimento delle emissioni climalteranti.
L'attestato di prestazione energetica (APE) è un documento ufficiale, valido 10 anni, redatto da un tecnico abilitato (certificatore energetico), che tiene conto della caratteristiche architettoniche dell'edificio, della sua esposizione, delle modalità di riscaldamento e di ogni altro aspetto che ha rilevanza ai fini dei consumi energetici.
Al momento la sua redazione è obbligatoria nei seguenti casi:
• per gli atti notarili di compravendita,
• per i contratti d'affitto,
• per l'accesso alle detrazioni del 65% sul reddito IRPEF,
• per pubblicizzare gli annunci immobiliari,
• per ottenere dal GSE gli incentivi statali sull'energia prodotta da impianti fotovoltaici installati su edifici, che rientrano nel quinto conto energia.
La certificazione energetica degli edifici è stata introdotta nella legislazione italiana con il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), come modificata da una serie di ulteriori provvedimenti legislativi, in attuazione della legislazione comunitaria sull'efficienza energetica che ha definito il quadro di riferimento fissando gli obblighi giuridici in una serie di direttive, principalmente la direttiva 2002/91/CE (ufficialmente abrogata dal 1/02/2012) e la direttiva 2010/31/UE, affidandone l'attuazione agli Stati membri.
L’emanazione dei tre decreti ministeriali del 26 giugno 2015 ha completato il quadro normativo in materia di efficienza energetica negli edifici.
Il primo decreto (Adeguamento del Decreto del Ministero dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) ha aggiornato le linee guida per la certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE) definendo un nuovo modello di APE, valido su tutto il territorio nazionale, un nuovo schema di annuncio commerciale ed istituendo il database nazionale dei certificati energetici (SIAPE).
Il secondo decreto (Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici) adegua gli schemi di relazione tecnica di progetto al nuovo quadro normativo, in funzione delle diverse tipologie di opere: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, riqualificazioni energetiche.
Con il terzo decreto (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici), sono state definite le nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e i nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione.
ATTENZIONE: a partire dal 16 settembre 2016 gli APE trasmessi con modalità diverse da quelle indicate nelle Disposizioni operative di cui alla richiamata DGR 767/2016, saranno considerati come non inviati e dunque non validi agli effetti di legge.