8 - Bollo auto - Ravvedimento operoso
Il ravvedimento, previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472 e ss. mm., consiste nel pagamento spontaneo di quanto dovuto, prima che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, beneficiando di una riduzione della sanzione determinata come di seguito.
Ai sensi del Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87, pubblicato nella G.U - Serie Generale n. 150 del 28/06/2024 ed entrato in vigore il 29/06/2024, per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 in caso di ravvedimento operoso, la sanzione viene ridotta nella misura seguente:
Per i pagamenti in regime di ravvedimento operoso, oltre alla sanzione, restano sempre dovuti gli interessi legali giornalieri.
In fase di accertamento, per i versamenti tardivi effettuati senza ravvedimento è applicata la sanzione nella misura seguente:
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Per le violazioni antecedenti il 1° settembre 2024:
Se la regolarizzazione avviene entro l'anno :
Se la regolarizzazione avviene oltre l'anno :
dal 25 dicembre 2019 ai sensi dell’art. 10-bis, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157:
Se la regolarizzazione avviene oltre due anni :
In ogni caso il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
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In fase di accertamento, per i versamenti effettuati senza ravvedimento con un ritardo non superiore a quindici giorni, è applicata la sanzione pari all’1% per ciascun giorno di ritardo.
Per i versamenti effettuati senza ravvedimento con un ritardo non superiore a novanta giorni, è applicata la sanzione è pari al 15%.
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Ai sensi del Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87, pubblicato nella G.U - Serie Generale n. 150 del 28/06/2024 ed entrato in vigore il 29/06/2024, per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 in caso di ravvedimento operoso, la sanzione viene ridotta nella misura seguente:
- 0,08333% per ogni giorno di ritardo dal 1° fino al 15° giorno;
- 1,25% dal 16° al 30° giorno;
- 1,38888% dal 31° al 90° giorno;
- 3,125% dal 91° giorno al termine scadenza presentazione dichiarazione ovvero entro un anno se non prevista dichiarazione;
- 3,571428% oltre il termine di scadenza presentazione dichiarazione ovvero oltre un anno se non prevista dichiarazione.
Per i pagamenti in regime di ravvedimento operoso, oltre alla sanzione, restano sempre dovuti gli interessi legali giornalieri.
In fase di accertamento, per i versamenti tardivi effettuati senza ravvedimento è applicata la sanzione nella misura seguente:
- 0,83333% dell’importo versato per ogni giorno dal 1° fino al 15° giorno;
- 12,5% dell’importo versato dal 16° al 30° giorno;
- 25% dell’importo versato dal 91° giorno.
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Per le violazioni antecedenti il 1° settembre 2024:
Se la regolarizzazione avviene entro l'anno :
- la sanzione è pari allo 0,1% della tassa per ogni giorno di ritardo, se il versamento viene eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine utile per il pagamento, più gli interessi legali giornalieri con maturazione giorno per giorno. (ravvedimento veloce)
- la sanzione è pari all'1,5% della tassa, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza del termine utile per il pagamento, più gli interessi legali giornalieri. (ravvedimento breve)
- la sanzione è pari all'1,67% della tassa, se il versamento viene eseguito dal trentunesimo giorno al novantesimo giorno dalla scadenza del termine utile di pagamento più gli interessi legali giornalieri. (ravvedimento medio)
- la sanzione è pari al 3,75%, se il versamento viene eseguito dopo il novantesimo giorno ma non oltre un anno dalla scadenza del termine utile di pagamento più gli interessi legali giornalieri. (ravvedimento lungo)
Se la regolarizzazione avviene oltre l'anno :
dal 25 dicembre 2019 ai sensi dell’art. 10-bis, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157:
- la sanzione è pari al 4,29% della tassa, se il versamento viene eseguito oltre un anno ma entro due anni dalla scadenza del termine utile di pagamento più gli interessi legali giornalieri. (ravvedimento biennale)
- la sanzione è pari al 5% della tassa, se il versamento avviene oltre due anni dalla scadenza del termine più gli interessi legali giornalieri. (ravvedimento ultrabiennale)
Se la regolarizzazione avviene oltre due anni :
- la sanzione dovuta è pari al 30% della tassa, più gli interessi legali giornalieri.
In ogni caso il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
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In fase di accertamento, per i versamenti effettuati senza ravvedimento con un ritardo non superiore a quindici giorni, è applicata la sanzione pari all’1% per ciascun giorno di ritardo.
Per i versamenti effettuati senza ravvedimento con un ritardo non superiore a novanta giorni, è applicata la sanzione è pari al 15%.
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Interessi legali vigenti | Tasso annuo |
Dal 01/01/2004 al 31/12/2007 | 2,5% |
Dal 01/01/2008 al 31/12/2009 | 3% |
Dal 01/01/2010 al 31/12/2010 | 1% |
Dal 01/01/2011 al 31/12/2011 | 1,5% |
Dal 01/01/2012 al 31/12/2013 | 2,5% |
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014 | 1% |
Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 | 0,5% |
Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 | 0,2% |
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 | 0,1% |
Dal 01/01/2018 al 31/12/2018 | 0,3% |
Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 | 0,8% |
Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 | 0,05% |
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021 | 0,01% |
Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 | 1,25% |
Dal 01/01/2023 al 31/12/2023 | 5% |
Dal 01/01/2024 al 31/12/2024 | 2,5% |