Imprese forestali

Imprese forestali
stampa
"Disciplina dell'albo regionale delle imprese forestali della Basilicata che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all’art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs 3 aprile 2018, n. 34

Requisiti di iscrizione

Possono iscriversi all'albo tutte le imprese che, in forma singola e associata, soddisfano i seguenti criteri:
  • eseguono lavori o forniscono servizi nel settore forestale e ambientale, nonché attività nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolte congiuntamente ad almeno una delle attività di gestione forestale come definite all’articolo 7, comma 1 del d. lgs. 34/2018;
  • sono iscritte nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) per l’esercizio di attività di gestione forestale, come definite all’art. 7 comma 1 del decreto legislativo n. 34 del 2018, in quanto eseguono lavori o forniscono servizi, in via prevalente o secondaria, riconducibili o equivalenti alla categoria ATECO “Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (codice ATECO 02)”; per le imprese che hanno sede legale all’estero, il richiedente deve dimostrare che nell’annualità precedente a quella di iscrizione l’impresa abbia svolto prevalentemente attività equiparabili a quelle del codice ATECO 02;
  • non sono in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • non hanno riportato, nel corso dei tre anni precedenti alla richiesta di iscrizione, condanna penale definitiva a carico del personale di rappresentanza o di amministrazione, compresi i direttori tecnici, per violazioni delle norme in materia ambientale, paesaggistica, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri;
  • non hanno riportato, nell'anno precedente alla richiesta, alcuna delle sanzioni amministrative previste dalla normativa forestale vigente per importi superiori a 30.000,00 euro;
  • sono in possesso dei requisiti di regolarità contributiva (DURC);
  • sono in possesso del requisito di qualificazione professionale previsto all’articolo 10;
  • non risultino essere destinatarie di un provvedimento di cancellazione dall’Albo da almeno 2 anni.

Procedimento per l’iscrizione

La domanda di iscrizione all'Albo va inoltrata all’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, previa indicazione della categoria per la quale è richiesta l’iscrizione, utilizzando l’apposita modulistica.
Nella domanda il legale rappresentante deve dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre, n.445, il possesso dei requisiti di iscrizione di cui al punto precedente, nonché l’elenco della dotazione delle macchine e attrezzature a disposizione ed il numero di addetti impiegati nell’attività specifica.
Nella domanda di iscrizione, ai fini dell’esonero dell’obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 178 del 2014, così come previsto all’art. 2, comma 2, del DM 4470/2020, devono essere riportate le seguenti informazioni:
  • denominazione, forma giuridica, ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, sede legale, recapiti e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
  • dati anagrafici del legale rappresentante;
  • tipologia, distinguendo tra conifere, latifoglie e piantagioni fuori foresta, nazione estera o regione italiana e, ove disponibile, la località di provenienza, la quantità annuale commercializzata espressa in volume, peso o numero di unità del legno o dei prodotti da esso derivati immessi sul mercato ai sensi del Regolamento (UE) 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, inclusi nell’allegato al regolamento stesso, distinguendo le quantità complessive nelle seguenti classi:
    1. minore di 100 metri cubi per anno;
    2. da 101 a 500 metri cubi per anno;
    3. da 501 a 1000 metri cubi per anno;
    4. da 1001 a 2000 metri cubi per anno;
    5. maggiore di 2000 metri cubi per anno.

Domanda di iscrizione imprese già iscritte al registro regionale

In via di prima applicazione le imprese che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono regolarmente iscritte al Registro regionale delle ditte boschive istituito ai sensi della D.G.R. n. 3427 del 28.12.1999 e ss.mm.ii., entro sessanta giorni dall’approvazione, devono presentare domanda di iscrizione all’Albo dichiarando, ai sensi del D.P.R n.445/2000, il possesso dei requisiti previsti, fatta eccezione per il requisito di qualificazione professionale, per l’acquisizione del quale le imprese hanno tempo fino al 31/12/2025, onde non incorrere nella cancellazione.

Albo delle imprese forestali della Regione Basilicata
  • Determina Dirigenziale n. 867 del 5 luglio 2024 avente come oggetto : "Regolamento Regionale 19 aprile 2024, n. 3 recante “Disciplina dell’albo regionale delle imprese forestali della Basilicata che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all’articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34”, emanato con Decreto 17 aprile 2024, n.101. Approvazione elenco ditte iscritte e modalità di gestione
  • Allegato 1 - "Albo delle imprese forestali della Basilicata - CATEGORIA I"

Si precisa che gli effetti dell'iscrizione all'Albo, così come descritti all'Art.3 del Regolamento Regionale 19 aprile 2024, n. 3, decorrono a far data dalla pubblicazione degli elenchi sul sito dipartimentale nell'apposita sezione "Imprese forestali" dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio. Gli elenchi saranno aggiornati a seguito della regolare iscrizione di nuove imprese che faranno pervenire la relativa domanda di iscrizione, oltre che a seguito di conferma di iscrizione, sospensione, reintegrazione, cancellazione.

Allegati