5 - Bollo auto - Esenzioni per i disabili ed altre esenzioni

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I disabili possono godere dell'esenzione permanente dal bollo auto. Per godere dell'esenzione, il veicolo deve essere intestato allo stesso disabile, ovvero a un soggetto rispetto al quale quest'ultimo è fiscalmente a carico
Non sono agevolabili i veicoli intestati a società od enti, pubblici o privati.

Possono beneficiare del diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale le seguenti categorie:
  1. non vedenti e disabili affetti da sordità congenita o preverbale (art. 6, comma 1, legge n.488/99; art. 50, comma 1, legge n.342/2000);
  2. disabili con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (l'esenzione non può essere concessa a coloro ai quali è stata riconosciuta l'indennità di frequenza) (art. 30, comma 7, legge n. 388/2000);
  3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (art.30, comma 7, legge n. 388/2000);
  4. disabili con impedite o ridotte capacità motorie permanenti (art. 8, comma 1, legge 449/97).
Per i disabili di cui al punto 4, non affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione, il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile, anche se trasportato, è affetto.

L'esenzione spetta per un solo veicolo, con facoltà di scelta da parte dell'interessato che nella domanda di esenzione deve indicare la relativa targa. Inoltre è necessario che:
  • il veicolo abbia una cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici, se a benzina, e a 2800 centimetri cubici, se a gasolio oppure di potenza non  superiore a 140kw se con motore elettrico nonché i quadricicli leggeri - minicar;
  • qualora il disabile rientri solo nella precedente ipotesi 1, il veicolo deve essere stato adattato (nei comandi di guida, oppure nella struttura carrozzata) in funzione della ridotta capacità motoria del disabile. Gli adattamenti devono risultare dalla carta di circolazione dopo essere stati sottoposti a visita e prova in una sede del Dipartimento dei Trasporti terrestri. In luogo dell'adattamento, l'esenzione compete anche se il veicolo è dotato di cambio automatico (di serie o opzionale), purché prescritto dalla Commissione medica locale.
Qualora la disabilità rientri nell'ipotesi sopra indicata al punto 2, l'adattamento del veicolo non è richiesto come condizione per usufruire dell'esenzione dal bollo auto. I disabili che hanno presentato domanda di esenzione nel corso degli anni passati non sono obbligati a ripresentarla nell'anno corrente, se perdurano le condizioni di esonero.

In Basilicata

Le domande di esenzione devono essere inviate alle Unità Territoriali ACI ai seguenti indirizzi:
ufficioprovincialematera@pec.aci.it per Matera e Provincia
ufficioprovincialepotenza@pec.aci.it per Potenza e Provincia
Oppure alle Delegazioni ACI e agenzie presenti sul territorio



Documentazione :

Allegati - Esenzione disabili :