Bollo auto - Guida al pagamento

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Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale


TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE

Cos'è la tassa

La tassa automobilistica è un tributo proprio della Regione Basilicata, articolato in tassa automobilistica regionale di proprietà e tassa automobilistica regionale di circolazione.

Chi deve pagare la tassa
Sono tenuti a pagare la tassa automobilistica i residenti nella Regione Basilicata che risultano proprietari di veicoli, nell'ultimo giorno utile per il pagamento della tassa stessa. Nel caso in cui un autoveicolo venga venduto nel periodo compreso fra la data di scadenza della tassa automobilistica ed il termine ultimo per il rinnovo di pagamento, obbligato al versamento della tassa è l'acquirente. Se alla data della compravendita il bollo non risulta ancora scaduto, l'acquirente verserà la tassa secondo le scadenze naturali. Nel caso di acquisto del veicolo presso un rivenditore, che abbia attivato il regime di interruzione dell'obbligo di pagamento, valgono le stesse regole stabilite per i veicoli di nuova immatricolazione.

A chi si deve pagare la tassa
Dal 1 gennaio 1999 le competenze in materia di riscossione, accertamento, recupero e rimborsi l'applicazione delle sanzioni nonchè il contenzioso amministrativo devoluto alle Regioni (Legge n.449/1997). La tassa auto va, dunque, versata alla Regione in cui il proprietario del veicolo risiede.

Quando si paga
Scadenza Termine di pagamento
Dicembre 31 Gennaio
Gennaio 28 Febbraio
Aprile 31 Maggio
Maggio 30 Giugno
Luglio 31 Agosto
Agosto 30 Settembre
Settembre 31 Ottobre


Dove pagare
Il pagamento della tassa automobilistica può essere effettuato presso:
  • delegazioni ACI, agenzie di pratiche automobilistiche, poste, banche, ricevitorie e tutti i punti di riscossione aderenti al PagoPa, dichiarando la targa e l’anno cui si riferisce il pagamento.
Non è possibile effettuare pagamenti mediante bollettini di conto corrente postale.

Informazioni sulle tasse automobilistiche possono essere richieste:
  • agli uffici provinciali e alle delegazioni ACI o alle agenzie pratiche auto convenzionate;
  • allo Sportello tributi della Regione Basilicata:
    • aperto al pubblico, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle h. 11.00 alle h. 13.00;
    • il giovedì dalle h.15 .30 alle h.17.30.
  •        risponde al numero 0971.668063 dal lunedì al venerdì dalle h. 09:00 alle h. 11:00

Autotutela e Ricorsi

Il contribuente può richiedere l’annullamento d’ufficio dell’atto ricevuto ovvero la rettifica dei dati in esso contenuti nei casi previsti specificatamente dall’art. 10-quater della L. 212/2000, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 219/2023 (“Esercizio del potere di autotutela obbligatoria” in ambito tributario) quali, errore di persona, errore di calcolo, errore sull’individuazione del tributo, errore materiale del contribuente, errore sul presupposto dell’imposta, mancata considerazione di pagamenti eseguiti, mancanza di documentazione successivamente sanata. L’esercizio dell’autotutela obbligatoria è possibile anche in pendenza di giudizio o di atti definitivi (non impugnati nei termini), mentre l’obbligo non ricorre nel caso di sentenza passata in giudicato favorevole all’Amministrazione ovvero qualora sia trascorso oltre un anno dalla mancata impugnazione dell’atto viziato.

L’esercizio della tutela “facoltativa” è possibile in presenza di cause di infondatezza della pretesa diverse da quelle disciplinate dall’autotutela obbligatoria.

L’istanza in autotutela, corredata da valido documento di identità e della documentazione utile a comprovare le dichiarazioni rese, indirizzata alla Regione Basilicata potrà essere inviata:
  • alla Regione Basilicata - Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale, all’indirizzo pec: ufficio.ragioneria.tributi@pec.regione.basilicata.it
  • alle Unità Territoriali ACI ed ai Punti di Servizio abilitati (Automobile Club provinciali, Delegazioni ACI ed Agenzie/Studi di consulenza convenzionati per i servizi di assistenza consultabili
L’attività di assistenza richiesta alle Agenzie e Studi di consulenza abilitati ed intermediazione amministrativa automobilistica può comportare costi a carico del contribuente.

L’istanza di autotutela non sospende il termine di impugnazione dell’atto impositivo; qualora il ricorso sia già stato notificato e depositato in giudizio, l’accoglimento dell’istanza va comunicato alla CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA per gli adempimenti procedurali connessi per cessata materia del contendere.

Il contribuente può impugnare, innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria competenti per territorio, l’atto ricevuto nonché il rifiuto espresso o tacito all’istanza di autotutela, nei casi di autotutela “obbligatoria” e quello espresso, nel caso di autotutela “facoltativa” (articolo 19, comma 1, lettere g-bis e g-ter, D.Lgs. 546/1992).

Il ricorso deve essere proposto entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica dell’atto.

Il ricorso avverso il diniego tacito è proponibile trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza.

Il ricorso deve essere notificato alla Regione Basilicata-Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale, Direzione per la programmazione e la gestione delle risorse strumentali e finanziarie PEC: ufficio.ragioneria.tributi@pec.regione.basilicata.it secondo le norme degli art. 137 e seguenti del C.P.C.

Il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito del ricorso e dei documenti che intende produrre presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria, nelle modalità di cui all’art. 22 del D.Lgs. 546/92.

Qualora il valore dell’atto impugnabile sia inferiore ad Euro 3.000,00, i contribuenti possono stare in giudizio senza difensore e non hanno l’obbligo della notifica e del deposito in via telematica.

L’istituto del reclamo-mediazione ex articolo 17-bis del D.Lgs. 546/1992, è stato abrogato dall’art. 2, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 220/2023. Tale abrogazione opera per i ricorsi tributari di valore fino a 50.000 euro, notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4/01/2024. Pertanto, per i predetti ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 17-bis, del D.Lgs. 546/1992.

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