1 - Bollo auto - Novità
- Nuove norme in materia di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale in favore dei disabili
- Esenzione dall’obbligo di pagamento della tassa automobilista regionale per i veicoli delle organizzazioni di volontariato e le organizzazioni non governative (O.N.G.) utilizzati per fini istituzionali
- Pagamenti della tassa automobilistica a seguito degli eventi meteorologici eccezionali
- Articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n.448 - Problematiche connesse all'abolizione della soprattassa di cui al D.L. 8 ottobre 1976, n.691
Esenzione dall’obbligo di pagamento della tassa automobilista regionale per i veicoli delle organizzazioni di volontariato e le organizzazioni non governative (O.N.G.) utilizzati per fini istituzionali | torna su |
CRITERI GENERALI Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 3, della L.R. 27 gennaio 2005 n. 5, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli:
Il beneficio dell’esenzione di cui ai precedenti commi è riconosciuto dietro presentazione all'Automobile Cluab d'Italia di istanza con il modello EAV. La presentazione dell’istanza comporta la sospensione dell’obbligo tributario. I beneficiari dell’esenzione sono tenuti a comunicare alla Regione ogni variazione di natura soggettiva o oggettiva intervenuta nei requisiti che hanno determinato il diritto all’esenzione, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui la variazione si è verificata, mediante la modulistica indicata al punto 8 della presente direttiva. La omessa comunicazione di cui al comma 6 del presente articolo comporta, oltre al pagamento del tributo, se dovuto, e della relativa sanzione tributaria, l’applicazione di una sanzione amministrativa nella misura fissa di euro 150,00 per veicolo. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta. ISTANZA DI ESENZIONE Le istanze per la fruizione dei benefici di esenzione devono essere redatte secondo il modello EAV unitamente alla documentazione necessaria indicata al punto 4. Tali istanze devono essere inviate a mezzo Posta Elettronica Certficata a ufficioprovincialematera@per.aci.it, ufficioprovincialepotenza@per.aci.it oppure presso una delegazione ACI. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE L’Automobile Club d’Italia provvede all’istruttoria delle istanze, alla richiesta di documentazione integrativa e alla comunicazione del provvedimento di rigetto o di accoglimento. Le richieste di riesame dei provvedimenti di rigetto devono essere inoltrate a ufficio.ragioneria.tributi@pec.regione.basilicata.it DECORRENZA E DURATA DELL’ESENZIONE L’esenzione decorre dal periodo tributario in corso all’atto della presentazione della relativa istanza. Tale agevolazione rientra tra le esenzioni permanenti e come tale non implica ulteriori adempimenti da parte delle organizzazioni, fino a quando non intercorrano variazioni soggettive o oggettive che hanno determinato l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale. ISTANZA DI CESSAZIONE Ogni variazione che comporta la cessazione dello stato di esenzione dell’autoveicolo deve essere comunicata a ufficioprovincialematera@per.aci.it, ufficioprovincialepotenza@per.aci.it oppure presso una delegazione ACI. |
Pagamenti della tassa automobilistica a seguito degli eventi meteorologici eccezionali | torna su |
Pagamenti della tassa automobilistica a seguito degli eventi meteorologici eccezionali In seguito alle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel territorio regionale a partire dal 25 gennaio 2005 ed in coincidenza con la scadenza del termine utile per il pagamento delle tasse automobilistiche regionali la Giunta Regionale della Regione Basilicata con la DGR n. 224 del 03/02/2005 ha deliberato quanto segue:
Per ulteriori informazioni è possibile chiamare i numeri 0971/668300 e 0971/668292 Si rende noto che dal 9 febbraio 2005 i pagamenti a beneficio della Regione Basilicata con scadenza 31 dicembre 2004, potranno essere effettuati senza l'applicazione di sanzioni ed interessi presso Tabaccai ed Agenzie di pratiche auto. |
Articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n.448 - Problematiche connesse all'abolizione della soprattassa di cui al D.L. 8 ottobre 1976, n.691 | torna su |
L'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998 n.448 prevede, a partire dall'1 gennaio 2005, l'abolizione della soprattassa di cui al D.L. 8 ottobre 1976 n.691. A tal proposito, si osserva quanto segue.
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