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Nuove norme in materia di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale in favore dei disabili torna su
Nuove norme in materia di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale in favore dei disabili

Esenzione dall’obbligo di pagamento della tassa automobilista regionale per i veicoli delle organizzazioni di volontariato e le organizzazioni non governative (O.N.G.) utilizzati per fini istituzionali torna su
CRITERI GENERALI

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 3, della L.R. 27 gennaio 2005 n. 5, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli:
  • utilizzati per fini istituzionali, dei quali risultino proprietari dagli archivi del P.R.A., le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all’art. 3 della L.R. 12.01.2000, n.1 (Nuove norme per la promozione del volontariato- Abrogazione della L.R. n.38/1993 e della L.R. n.2/1997)
  • utilizzati per fini istituzionali, dei quali risultino proprietari dagli archivi del P.R.A. le organizzazioni non governative (ONG) riconosciute ai sensi dell’art.28 della L. 26.02.1987, n.49
L’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per i veicoli delle organizzazioni di volontariato e delle organizzazioni non governative è disciplinato dall’art. 2, commi 2 e 3, della L.R. 27 gennaio 2005 n. 5.

Il beneficio dell’esenzione di cui ai precedenti commi è riconosciuto dietro presentazione all'Automobile Cluab d'Italia di istanza con il modello EAV.

La presentazione dell’istanza comporta la sospensione dell’obbligo tributario.

I beneficiari dell’esenzione sono tenuti a comunicare alla Regione ogni variazione di natura soggettiva o oggettiva intervenuta nei requisiti che hanno determinato il diritto all’esenzione, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui la variazione si è verificata, mediante la modulistica indicata al punto 8 della presente direttiva.

La omessa comunicazione di cui al comma 6 del presente articolo comporta, oltre al pagamento del tributo, se dovuto, e della relativa sanzione tributaria, l’applicazione di una sanzione amministrativa nella misura fissa di euro 150,00 per veicolo.

Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.

ISTANZA DI ESENZIONE

Le istanze per la fruizione dei benefici di esenzione devono essere redatte secondo il modello EAV unitamente alla documentazione necessaria indicata al punto 4.

Tali istanze devono essere inviate a mezzo Posta Elettronica Certficata a ufficioprovincialematera@per.aci.it, ufficioprovincialepotenza@per.aci.it oppure presso una delegazione ACI.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
  • copia della carta di circolazione
  • copia del certificato di proprietà
  • copia della certificazione di iscrizione dell’Associazione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (L.R. 12 gennaio 2000, n. 1), ovvero della copia del decreto di riconoscimento di cui all’art. 28 della L. 26.02.1987, n. 49
  • copia dello statuto dell’associazione
  • copia del codice fiscale dell’associazione e del rappresentante legale
  • copia del documento di identità

ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

L’Automobile Club d’Italia provvede all’istruttoria delle istanze, alla richiesta di documentazione integrativa e alla comunicazione del provvedimento di rigetto o di accoglimento.

Le richieste di riesame dei provvedimenti di rigetto devono essere inoltrate a ufficio.ragioneria.tributi@pec.regione.basilicata.it

DECORRENZA E DURATA DELL’ESENZIONE

L’esenzione decorre dal periodo tributario in corso all’atto della presentazione della relativa istanza.

Tale agevolazione rientra tra le esenzioni permanenti e come tale non implica ulteriori adempimenti da parte delle organizzazioni, fino a quando non intercorrano variazioni soggettive o oggettive che hanno determinato l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale.

ISTANZA DI CESSAZIONE

Ogni variazione che comporta la cessazione dello stato di esenzione dell’autoveicolo deve essere comunicata a ufficioprovincialematera@per.aci.it, ufficioprovincialepotenza@per.aci.it oppure presso una delegazione ACI.

Pagamenti della tassa automobilistica a seguito degli eventi meteorologici eccezionali torna su
Pagamenti della tassa automobilistica a seguito degli eventi meteorologici eccezionali

In seguito alle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel territorio regionale a partire dal 25 gennaio 2005 ed in coincidenza con la scadenza del termine utile per il pagamento delle tasse automobilistiche regionali la Giunta Regionale della Regione Basilicata con la DGR n. 224 del 03/02/2005 ha deliberato quanto segue:
  • di non applicare ai contribuenti aventi residenza nel territorio della Regione Basilicata le maggiorazioni per sanzioni ed interessi previsti per il ritardato pagamento della tassa automobilistica regionale, a decorrere dal 1 febbraio 2005 e fino a tutto il 28 febbraio 2005;
  • di applicare la disposizione di cui al punto 1 ai soli veicoli la cui tassa automobilistica regionale aveva scadenza 31 dicembre 2004 ed il cui termine ultimo per il pagamento era fissato al 31 gennaio 2005.
Le operazioni per il pagamento sono attive presso le delegazioni ACI, la rete dei Tabaccai e le Agenzie di Pratiche Auto.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare i numeri 0971/668300 e 0971/668292

Si rende noto che dal 9 febbraio 2005 i pagamenti a beneficio della Regione Basilicata con scadenza 31 dicembre 2004, potranno essere effettuati senza l'applicazione di sanzioni ed interessi presso Tabaccai ed Agenzie di pratiche auto.

Articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n.448 - Problematiche connesse all'abolizione della soprattassa di cui al D.L. 8 ottobre 1976, n.691 torna su
L'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998 n.448 prevede, a partire dall'1 gennaio 2005, l'abolizione della soprattassa di cui al D.L. 8 ottobre 1976 n.691.

A tal proposito, si osserva quanto segue.
  • L'abolizione in parola determina il venir meno della possibilità di corrispondere la tassa automobilistica quadrimestralmente;
  • Il pagamento della tassa automobilistica dovrebbe essere consentito solo per 12 mesi (salvo che in alcune limitate ipotesi previste dalla normativa vigente), per cui la scadenza del periodo coperto dal pagamento verrebbe determinata di conseguenza: il soggetto che si recherà a pagare a gennaio 2005 potrà farlo solo per 12 mesi fino a dicembre 2005, quello che si recherà a pagare a maggio 2005 potrà farlo solo per 12 mesi fino ad aprile 2006 e così via.
Al riguardo, considerati i tempi tecnici occorrenti per l'adeguamento del software, si comunica che, fino al completamento dei relativi interventi, e, comunque fino al 15 gennaio 2005, i pagamenti on-line per i vecchi diesel verranno inibiti, per evitare pagamenti con periodicità inferiori all'anno.