6 - Bollo auto - Sospensioni di imposta

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Direttiva per la gestione dei regimi speciali delle Tasse Automobilistiche (art.5 della D.G.R. Basilicata n.1852 del 13/10/04)

I veicoli consegnati per la rivendita alle imprese autorizzate al commercio dei veicoli, sono esentate dai pagamenti delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di presa in carico e comunque a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte come disciplinato dall'art, 5 del D.L. 30 dicembre 1982 n.953 convertito nella L. 28 febbraio 1982 n.53

La tenuta degli elenchi dei veicoli di cui al punto precedente, a partire dal 1 novembre 2003, è in capo alla Regione Basilicata che vi provvede tramite l'ente affidatario della gestione delle tasse automobilistiche (A.C.I — Automobil Club d'Italia).

Detta normativa dispone che, per i veicoli consegnati per la vendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi, è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita.

L'elenco dei veicoli, ai fini dell'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica deve essere inviato, a mezzo plico postale, o consegnato a mano agli indirizzi appresso indicati secondo le periodicità previste dalla normativa vigente.

Per ciascun veicolo devono essere indicati i dati di immatricolazione, i dati di rilevanza fiscale, la categoria ed il titolo in base al quale è avvenuta la consegna per la rivendita ed i relativi estremi. L'inosservanza comporta la cessazione del regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa.

Le imprese interessate devono indicare nel suindicato elenco i veicoli venduti o radiati nel quadrimestre specificando, oltre ai dati relativi al veicolo, le generalità e la residenza dell'acquirente nonché gli estremi dell'atto di trasferimento o dell'avvenuta radiazione. Per il mancato o incompleto adempimento dell'obbligo di presentazione dell'elenco di cui sopra, si applica la pena pecuniaria da (lire duecentomila a lire un milione e duecentomila) € 103,29 a € 619,75 come prescritto dall'art.5 del D.L. 30 dicembre 1982, n.953 convertito nella L. 28 febbraio 1982 n.5.

Le imprese consegnatarie, salvo i casi di circolazione con targa di prova, decadono dal regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa se il veicolo per il quale è stata richiesta l'interruzione del pagamento è posto in circolazione anteriormente alla rivendita. In questo caso si applica la pena pecuniaria prevista dall'art.5 del D.L. 30 dicembre 1982 n.953 convertito nella L. 28 febbraio 1982 n.53.

Per ciascun veicolo per il quale si chiede la interruzione del pagamento dei tributi deve essere corrisposto all'Amministrazione Regionale un diritto fisso di € 1,55.

Il versamento di € 1,55, per ciascun veicolo incluso nell'elenco, deve essere eseguito tramite bollettino postale sul c.c.p. 218859 intestato a Regione Basilicata — Servizio Tesoreria — Potenza

L'istanza di sospensione e l'elenco dei veicoli, elaborati su supporto cartaceo e magnetico secondo le vigenti modalità, insieme alla copia ricevuta di pagamento devono essere inviate, a mezzo plico postale, o consegnate a mano ai seguenti indirizzi:

ACI - Sede Provinciale – Viale del Basento - 85100 Potenza
ACI - Sede Provinciale – Via delle Nazioni Unite, 47 - 75100 Matera