7 - Bollo auto - Quando e come chiedere il rimborso

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La richiesta di rimborso può essere presentata in carta semplice, purchè conforme alle disposizioni in materia di snellimento e semplificazione della documentazione amministrativa previste rispettivamente dalla L. 04/01/68 n.15, dagli artt. 1, 2 e 3 della L. 15/05/97 n.127, dal D.P.R. 20/10/98 n.403 e dal Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa D.P.R. 445/2000, e che comprenda obbligatoriamente i seguenti dati essenziali :

  • dati anagrafici del proprietario del veicolo (nota n.1)
  • codice fiscale
  • targa del veicolo
  • estremi del versamento/i
  • data
  • firma
  • occorre inoltre allegare copia del libretto di circolazione
  • documento di identità in corso di validità

Nota n.1) In caso di leasing il rimborso può essere richiesto anche dal locatario del veicolo, purché la Società di Leasing abbia sede in Basilicata. In questo caso occorre allegare la dichiarazione rilasciata dalla Società, con la quale quest'ultima rinuncia a procedere alla richiesta di rimborso

Il rimborso della tassa automobilistica può essere chiesto nei seguenti casi:
  • Versamento doppio : è considerato doppio il versamento effettuato per lo stesso veicolo e per lo stesso periodo
  • Versamento eccedente : è considerato eccedente il versamento effettuato per un importo maggiore di quello previsto dalla legge
  • Versamento non dovuto : il versamento è non dovuto qualora venga effettuato per un veicolo per il quale si sia verificata un'interruzione dell'obbligo tributario (furto, vendita ecc. semprechè l'atto che certifica l'evento abbia una data anteriore a quella del termine utile di pagamento)

L'istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 3° anno successivo al pagamento.


Per la domanda di rimborso può essere utilizzato il Modello di domanda rimborso bollo auto, debitamente compilato.