Cassa integrazione in deroga

Segnala ad un amico stampa

06/04/2020

Avviso importante

Si comunica  che a partire dalle 15.00 del giorno 6 aprile 2020 sarà possibile inoltrare  la domanda per la Cig in deroga accedendo al sistema informativo della Regione Basilicata disponibile sul sito www.lavoro.basilicata.it



Chi può fare la domanda

Possono presentare domanda i datori di lavoro del settore privato operanti nel territorio della Regione Basilicata ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.
Per datori di lavoro sono da considerarsi anche le associazioni di categoria nonchè i liberi professionisti iscritti all’albo, all’ordine al collegio professionale di competenza.
Non possono fare la domanda i datori di lavoro che fruiscono degli ammortizzatori di cui al Decreto Legge 148/2015 CIGO-CIGS- FIS –FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALE.
Sono altresì esclusi i datori di lavoro domestico.

I lavoratori beneficiari devono essere in forza alla data del 23 febbraio 2020

  • operai
  • impiegati
  • quadri
Rientrano, altresì, tra i beneficiari del trattamento:
  •  i soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
  •  i lavoratori somministrati che abbiano terminato i Fondi di Solidarietà
  •  gli apprendisti, fermo restando che nell'ipotesi in cui in organico vi siano lavoratori  non apprendisti la sospensione non può essere riferita ai soli apprendisti;
  •  i lavoratori intermittenti nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate secondo la media dei tre mesi precedenti;
  • i lavoratori agricoli nei limiti delle giornate di lavoro svolte nel medesimo periodo dell’anno precedente ovvero, se l’attività è iniziata in seguito, con riferimento alle giornate lavorate secondo la media dei tre mesi precedenti.
Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
Il trattamento di GIG in deroga, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di
riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del
calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.