CORONAVIRUS, ORDINANZA N. 7 BARDI: IN ISOLAMENTO COMUNE MOLITERNO
17.03.2020
ore 13:15
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Il presidente Bardi
AGR
Il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi ha emanato oggi l’ordinanza numero 7 con la quale vengono introdotte ulteriori misure restrittive per contenere la diffusione del contagio da Coronavirus nel comune di Moliterno, in provincia di Potenza, dopo aver preso atto che alla data del 17 marzo 2020 è stato comunicato dal dirigente generale del Dipartimento Politiche della Persona della Regione "che sul territorio regionale della Basilicata sono stati accertati n. 20 contagi da COVID-19, e che il 25 per cento dei contagi in parola provengono dal Comune di Moliterno (PZ)”.
ORDINANZA:
Art. 1
1.Con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, ferme restando le misure statali, regionali e commissariali di contenimento del rischio di diffusione del COVID-19, con riferimento al Comune di Moliterno (provincia di Potenza), sono adottate le seguenti ulteriori misure:
a) divieto di allontamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti;
b) divieto di accesso nel territorio comunale;
c) sospensione delle attività degli uffici della pubblica amministrazione, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.
2. E’ fatta salva la possibilità di transito, in ingresso e in uscita dal territorio comunale, da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza nelle attività relative all’emergenza da COVID-19, nonché degli esercenti delle attività consentite sul territorio e quelle strettamente strumentali ad esse, con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
3. E’ comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
4. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro.
5. E’ soppresso il comma 2 dell’articolo 2 dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Basilicata del 15 marzo 2020, n. 5.
Art. 2
1. La presente ordinanza è comunicata al Ministro della salute, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e al Sindaco di Moliterno, ed è trasmessa ai Prefetti e al Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
3. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.
ORDINANZA:
Art. 1
1.Con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, ferme restando le misure statali, regionali e commissariali di contenimento del rischio di diffusione del COVID-19, con riferimento al Comune di Moliterno (provincia di Potenza), sono adottate le seguenti ulteriori misure:
a) divieto di allontamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti;
b) divieto di accesso nel territorio comunale;
c) sospensione delle attività degli uffici della pubblica amministrazione, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.
2. E’ fatta salva la possibilità di transito, in ingresso e in uscita dal territorio comunale, da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza nelle attività relative all’emergenza da COVID-19, nonché degli esercenti delle attività consentite sul territorio e quelle strettamente strumentali ad esse, con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
3. E’ comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
4. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro.
5. E’ soppresso il comma 2 dell’articolo 2 dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Basilicata del 15 marzo 2020, n. 5.
Art. 2
1. La presente ordinanza è comunicata al Ministro della salute, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e al Sindaco di Moliterno, ed è trasmessa ai Prefetti e al Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
3. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.
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