EMERGENZA COVID 19, PUBBLICATA ORDINANZA N.25 DEL PRESIDENTE BARDI
01.06.2020
ore 19:43
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AGR
Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha firmato l’Ordinanza n. 25 del 1 giugno 2020 riguardante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Con questa ordinanza sono vietati gli assembramenti di più persone nei luoghi pubblici.
Resta fermo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. E’ fatto obbligo sull’intero territorio regionale di usare i dispositivi di protezione individuale (cd.“mascherine”) nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, nelle aree pertinenziali al chiuso e all’aperto dei centri commerciali e delle grandi superfici di vendita e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, nonché per accedere a tutte le attività di vendita al chiuso, per l’accesso agli uffici della pubblica amministrazione, alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché all’aperto all’interno di mercati.
A decorrere dal 3 giugno 2020 gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
L’ordinanza consente alle attività commerciali la vendita al dettaglio, ivi comprese quelle al di fuori di negozi, banchi e mercati, nonché il commercio al dettaglio ambulante. Sono consentite, altresì, le attività delle agenzie di viaggio, del servizio di noleggio veicoli e altre attrezzature, dei servizi di trasporto taxi e non di linea e degli altri servizi di supporto alle imprese.
Sono consentite tutte le attività di ristorazione e quelle inerenti i servizi per la persona
E’ consentita la ripresa delle esperienze formative anche da parte di soggetti pubblici e privati non altrimenti esercitabili a distanza,
Restano sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati.
Ferma la sospensione delle attività di cui al comma 1, al fine di assicurare la graduale ripresa delle attività sportive sono consentite, nell’ambito del territorio regionale, le sessioni di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive - in strutture pubbliche o private a porte chiuse, fermo il divieto di assembramento e presenza di pubblico e nel rispetto del distanziamento sociale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per altre attività.
E’ consentita l’attività sportiva e l’attività motoria all’aperto, purchè nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che per la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti,
L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genereè consentita anche nelle strutture, negli impianti, nei centri o circoli sportivi, piscine, palestre, centri natatori ovvero nelle altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, pubbliche e private, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza assembramento, nonché nel puntuale rispetto delle indicazioni tecniche e operative.
Sono consentite, nell’intero territorio regionale, le attività turistiche degli stabilimenti balneari, sulle spiagge libere e le altre attività a finalità turistico ricreativo che si svolgono sul demanio marittimo e lacuale. Per dette attività deve essere in ogni caso assicurato il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro e a condizione sia assicurata l’applicazione delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, come integrate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020. E’ consentito l’accesso alle spiagge libere e agli arenili, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
Sono consentite le attività delle strutture turistico ricettive, anche all’aria aperta, alberghiere ed extralberghiere, bed & breakfast, villaggi, locazioni brevi, agriturismi o residenze di campagna, case vacanze, campeggi, rifugi escursionistici e le altre tipologie extralberghiere, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lett. nn), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, delle norme di distanziamento sociale di almeno un metro negli spazi comuni e senza alcun assembramento, e in ogni caso nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, come integrate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020.
E’ consentita la ripresa delle attività dei centri per il benessere fisico e delle strutture termali, nel rigoroso rispetto delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 25 maggio 2020, in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, allegate alla presente ordinanza.
E’ consentita la ripresa delle attività dei parchi tematici e di divertimento, parchi acquatici, giostre, luna-park e attrazioni dello spettacolo viaggiante ed è autorizzata l’attività delle aree attrezzate con giochi per bambini, presenti all’interno di aree pubbliche e private.
Sono consentite le attività dei centri e dei circoli culturali e ricreativi, ed è consentita l’apertura dei musei e bibliotehe.
E’ consentita la ripresa delle attività delle guide ambientali escursionistiche e delle guide naturalistiche, delle guide, degli accompagnatori turistici e delle professioni della montagna e comunque dell’attività escursionistica a piedi in natura e nell’aria aperta,
Sono consentite le attività diurne ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, per l’infanzia e l’adolescenza, promosse da soggetti gestori pubblici e privati, del privato sociale e delle associazioni sportivo dilettantistiche, relativamente alla fascia di età 3-17 anni.
Qui è possibile consultare l’ordinanza integrale collegata al supplemento ordinario n.52 del Bollettino ufficiale regionale.
Con questa ordinanza sono vietati gli assembramenti di più persone nei luoghi pubblici.
Resta fermo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. E’ fatto obbligo sull’intero territorio regionale di usare i dispositivi di protezione individuale (cd.“mascherine”) nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, nelle aree pertinenziali al chiuso e all’aperto dei centri commerciali e delle grandi superfici di vendita e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, nonché per accedere a tutte le attività di vendita al chiuso, per l’accesso agli uffici della pubblica amministrazione, alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché all’aperto all’interno di mercati.
A decorrere dal 3 giugno 2020 gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
L’ordinanza consente alle attività commerciali la vendita al dettaglio, ivi comprese quelle al di fuori di negozi, banchi e mercati, nonché il commercio al dettaglio ambulante. Sono consentite, altresì, le attività delle agenzie di viaggio, del servizio di noleggio veicoli e altre attrezzature, dei servizi di trasporto taxi e non di linea e degli altri servizi di supporto alle imprese.
Sono consentite tutte le attività di ristorazione e quelle inerenti i servizi per la persona
E’ consentita la ripresa delle esperienze formative anche da parte di soggetti pubblici e privati non altrimenti esercitabili a distanza,
Restano sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati.
Ferma la sospensione delle attività di cui al comma 1, al fine di assicurare la graduale ripresa delle attività sportive sono consentite, nell’ambito del territorio regionale, le sessioni di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive - in strutture pubbliche o private a porte chiuse, fermo il divieto di assembramento e presenza di pubblico e nel rispetto del distanziamento sociale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per altre attività.
E’ consentita l’attività sportiva e l’attività motoria all’aperto, purchè nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che per la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti,
L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genereè consentita anche nelle strutture, negli impianti, nei centri o circoli sportivi, piscine, palestre, centri natatori ovvero nelle altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, pubbliche e private, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza assembramento, nonché nel puntuale rispetto delle indicazioni tecniche e operative.
Sono consentite, nell’intero territorio regionale, le attività turistiche degli stabilimenti balneari, sulle spiagge libere e le altre attività a finalità turistico ricreativo che si svolgono sul demanio marittimo e lacuale. Per dette attività deve essere in ogni caso assicurato il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro e a condizione sia assicurata l’applicazione delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, come integrate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020. E’ consentito l’accesso alle spiagge libere e agli arenili, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
Sono consentite le attività delle strutture turistico ricettive, anche all’aria aperta, alberghiere ed extralberghiere, bed & breakfast, villaggi, locazioni brevi, agriturismi o residenze di campagna, case vacanze, campeggi, rifugi escursionistici e le altre tipologie extralberghiere, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lett. nn), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, delle norme di distanziamento sociale di almeno un metro negli spazi comuni e senza alcun assembramento, e in ogni caso nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, come integrate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020.
E’ consentita la ripresa delle attività dei centri per il benessere fisico e delle strutture termali, nel rigoroso rispetto delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 25 maggio 2020, in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, allegate alla presente ordinanza.
E’ consentita la ripresa delle attività dei parchi tematici e di divertimento, parchi acquatici, giostre, luna-park e attrazioni dello spettacolo viaggiante ed è autorizzata l’attività delle aree attrezzate con giochi per bambini, presenti all’interno di aree pubbliche e private.
Sono consentite le attività dei centri e dei circoli culturali e ricreativi, ed è consentita l’apertura dei musei e bibliotehe.
E’ consentita la ripresa delle attività delle guide ambientali escursionistiche e delle guide naturalistiche, delle guide, degli accompagnatori turistici e delle professioni della montagna e comunque dell’attività escursionistica a piedi in natura e nell’aria aperta,
Sono consentite le attività diurne ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, per l’infanzia e l’adolescenza, promosse da soggetti gestori pubblici e privati, del privato sociale e delle associazioni sportivo dilettantistiche, relativamente alla fascia di età 3-17 anni.
Qui è possibile consultare l’ordinanza integrale collegata al supplemento ordinario n.52 del Bollettino ufficiale regionale.
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