FATTURA ELETTRONICA - AGGIORNAMENTO Fatturazione elettronica. Rendicontazione agevolazioni in Regime di Aiuto. Integrazione avviso del 7/01/2020

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23/04/2021


AVVISO IMPORTANTE 
AGGIORNAMENTO RISPETTO AL COMUNICATO  PUBBLICATO SUL SITO DELLA REGIONE BASILICATA il 7/01/2020
Fatturazione elettronica. Rendicontazione agevolazioni in Regime di Aiuto.




A seguito dell’entrata in vigore della normativa sull’obbligo della fattura elettronica dal primo gennaio 2019 (L. 205/2017 che ha modificato il D. Lgs. 127/2015) si stabilisce che all’atto dell’emissione delle fatture da rendicontare sia apposta la dicitura  “Bene/i rendicontato/i sull’avviso di cui alla DGR n. __/ Bene/i rendicontato/i sull’Avviso Pubblico “____”o comunque quella prevista da singolo avviso laddove specificata diversamente.
Per le fatture ove tale dicitura non fosse riportata i pagamenti dovranno essere effettuati obbligatoriamente con bonifici specificando nella causale di pagamento oltre ai riferimenti della fattura, anche la dicitura sopra indicata.
In caso di mancata evidenza sulle fatture o sul bonifico bancario, lo stesso risultato di evidenza e di controllo si riterrà soddisfatto qualora la dicitura come sopra esplicitata sia apposta, in corrispondenza del relativo titolo di spesa, sulle scritture contabili obbligatorie sia ai fini civilistici che fiscali e sia visibile nelle stampe dei registri corrispondenti.

Qualora la predetta dicitura non sia stata apposta secondo una delle modalità sopra descritte, è possibile procedere alla regolarizzazione sulla base di quanto già previsto nelle risposte n. 438 (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+438+del+5+ottobre+2020.pdf/6faf0477-05c9-bcd0-6299-579f7163a3ac) e 439 (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+439+del+5+ottobre+2020.pdf/9c97fb33-8c86-e770-29c5-08441257ab35) del 05/10/2020 dell’Agenzia delle Entrate attraverso la realizzazione di un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate nella circolare n. 14/E del 2019 (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/1547896/Circolare%2Bn.%2B14_17062019.pdf/5ca1cc20-cd57-c9d3-8c71-9747c430d6f6) in relazione al reverse change. Più precisamente  a fronte dell’immodificabilità della fattura elettronica, il cessionario/committente può – senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo SdI secondo le modalità indicate al punto 6.4 di suddetta circolare.
Per le imprese che abbiano già implementato la procedura di rendicontazione attuata sulla base di quanto già riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 52 E del 17/06/2010 la stessa è comunque fatta salva.”

Le spese per le quali non sarà soddisfatta nessuna delle indicazioni sopra riportate non saranno ammesse alle agevolazioni in regime di aiuto.








AVVISO IMPORTANTE


Fatturazione elettronica. Rendicontazione agevolazioni in Regime di Aiuto.


A seguito dell’entrata in vigore della normativa sull’obbligo della fattura elettronica dal primo gennaio 2019 (L. 205/2017 che ha modificato il D. Lgs. 127/2015) si stabilisce che all’atto dell’emissione delle fatture da rendicontare sia apposta la dicitura  “Bene/i rendicontato/i sull’avviso di cui alla DGR n. __/ Bene/i rendicontato/i sull’Avviso Pubblico “____”o comunque quella prevista da singolo avviso laddove specificata diversamente.
Per le fatture ove tale dicitura non fosse riportata i pagamenti dovranno essere effettuati obbligatoriamente con bonifici specificando nella causale di pagamento oltre ai riferimenti della fattura, anche la dicitura sopra indicata.
In caso di mancata evidenza sulle fatture o sul bonifico bancario, lo stesso risultato di evidenza e di controllo si riterrà soddisfatto qualora la dicitura come sopra esplicitata sia apposta, in corrispondenza del relativo titolo di spesa, sulle scritture contabili obbligatorie sia ai fini civilistici che fiscali e sia visibile nelle stampe dei registri corrispondenti.
Le spese per le quali non sarà soddisfatta nessuna delle indicazioni sopra riportate non saranno ammesse alle agevolazioni in regime di aiuto.

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