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Proposta di legge recante modifiche alla legge regionale 9 agosto 2012, n. 20. 1375

DGR N.1375 del 16/10/2012 | IX LEGISLATURA

Presentata al Consiglio Regionale il 19/10/2012

Proposta dal Direzione generale per lo sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla comunità

DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa della Giunta Regionale
recante modifiche alla legge regionale 9 agosto 2012, n. 20


RELAZIONE

L’art. 15, comma 1, lett. a) della legge regionale 9 agosto 2012, n. 20 prevede nel testo vigente che i Contratti di Sviluppo di valenza regionale possano essere proposti dalle piccole imprese, come definite dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 Aprile 2005 pubblicato nella GURI n. 238 del 12/10/2005, soltanto per il tramite dei Consorzi, cui eventualmente aderiscano, ovvero laddove aderiscano ad un contratto di rete per la realizzazione dello scopo comune nello stesso definito.
Ciò posto, anche sulla base delle condivise osservazioni formulate dalle parti economiche e sociali, di prendere atto per un verso che la realtà produttiva lucana è in larga parte costituita da piccole imprese, per altro verso che, in base al decreto innanzi richiamato, le stesse possano avere dimensioni fino a 49 occupati ed un fatturato annuo fino a 10 milioni di euro tali da giustificare che le stesse possano direttamente farsi promotrici di un contratto di sviluppo a valenza regionale.
L’articolato proposto, pertanto, si propone di consentire alle piccole imprese, come innanzi definite, di potersi anche direttamente candidare per la sottoscrizione di un contratto di sviluppo a valenza regionale. A tal fine, è stato sufficiente riformulare la lett. a) del succitato art. 15, comma 1, nel senso appunto di aggiungere la categoria delle piccole imprese a quelle delle medie e delle grandi.
Si rappresenta infine che gli stessi contratti di sviluppo di valenza Nazionale di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 settembre 2010, introdotti all’art. 14 della stessa legge regionale 9 agosto 2012, n. 20, consentono la candidatura dei progetti di investimento alle piccole imprese e pertanto anche sotto questo profilo il presente disegno di legge consente di rendere coerente la normativa regionale con quella nazionale.


Articolo 1

Modifica dell’art. 15, comma 1, lett. a), della L.R. 20/2012
1. Nell’art. 15, comma 1 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 20, la lett. a) è così sostituita: “a) imprese di piccole, medie e grandi dimensioni, ovvero consorzi di imprese”.

Articolo 2

Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
























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