Prevalutazioni V.INC.A.
La Valutazione di Incidenza Ambientale
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 516 del 10 agosto 2023
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 226 del 14 aprile 2023
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 473 del 11 giugno 2021
- Linee Guida per la Valutazione di Incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE «Habitat» articolo 6, paragrafi 3 e 4
- Format di Supporto Screening di V.Inc.A. per Piani/Programmi/Progetti/ Interventi/Attività – Proponente
- Format Screening di V.Inc.A. per Piani/Programmi/Progetti/Interventi /Attività – Istruttoria Valutatore Screening Specifico
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La Valutazione d’Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) è lo strumento di valutazione introdotto nella normativa italiana dal D.P.R. n. 357 dell’8/09/1997, successivamente modificato ed integrato dal D.P.R. n. 120 del 12/03/2003, in attuazione della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat), emanata con lo scopo di “contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato” tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.
La Valutazione d’Incidenza Ambientale è:
- Una valutazione volta ad assicurare che qualsiasi Piano/Programmi/Progetto/Intervento/Attività (di seguito nel testo P/P/P/I/A), considerato singolarmente o congiuntamente ad altri P/P/P/I/A, non abbia conseguenze significative negative su un sito o proposto sito della Rete Natura 2000, in termini di perdita di biodiversità.
- Basata sui principi di “Prevenzione” e “Precauzione”. In ossequio al principio di “Prevenzione”, la valutazione va effettuata prima della realizzazione delle opere mentre, per integrare il principio di “Precauzione”, non occorre che vi sia certezza del “danno” ma è sufficiente la semplice “probabilità” che un P/P/P/I/A possa pregiudicare il sito interessato per porre in atto azioni di tutela ambientale.
La procedura di Valutazione di Incidenza si applica:
- A tutti i P/P/P/I/A, compresi i regolamenti ittici ed i calendari venatori, non direttamente connessi alla gestione del Sito/i Natura 2000 e la cui attuazione potrebbe generare incidenze significative sul Sito/i medesimo.
- Sia agli interventi che ricadono all’interno delle aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria o proposti tali – pSIC, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciali), sia a quelli che pur realizzandosi all’esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito, indipendentemente dalla loro distanza dal sito in questione.
Le attività che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’Art. 6, paragrafo 3, ovvero i P/P/P/I/A direttamente connessi alla gestione della conservazione del sito, singolarmente o come componenti di altri piani e progetti, dovrebbero generalmente essere esclusi dalla Valutazione di Incidenza, ma le loro componenti non direttamente finalizzate alla conservazione possono ugualmente richiedere una valutazione.
Le principali peculiarità della V.Inc.A. consistono nell’essere una procedura preventiva, vincolante, di verifica caso per caso, che non prevede soglie di assoggettabilità, elenchi di semplici esclusioni o zone buffer, in assenza di opportune verifiche preliminari.
La Direttiva “Habitat” non ammette deroghe al proprio articolo 6.3.
La valutazione di incidenza si realizza attraverso una procedura graduale di valutazione o Livelli di valutazione:
- Livello I: screening
- E’ disciplinato dall’articolo 6, paragrafo 3, prima frase della Direttiva habitat. È il processo d’individuazione delle implicazioni potenziali di un piano o progetto su un Sito Natura 2000 o più siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e di determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze. Pertanto, in questa fase occorre determinare in primo luogo se, il P/P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito/siti e, in secondo luogo, se è probabile avere un effetto significativo sul sito/ siti.
- Livello II: valutazione appropriata
- Questa parte della procedura è disciplinata dall’articolo 6, paragrafo 3, seconda frase della Direttiva habitat, e riguarda la valutazione appropriata e la decisione delle autorità competenti. Individuazione del livello di incidenza del P/P/P/I/A sull’integrità del Sito/siti, singolarmente o congiuntamente ad altri P/P/P/I/A, tenendo conto della struttura e della funzione del Sito/siti, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si definiscono misure di mitigazione appropriate atte a eliminare o a limitare tale incidenza al di sotto di un livello significativo.
- Livello III: possibilità di deroga all’articolo 6, paragrafo 3, in presenza di determinate condizioni.
- Questa parte della procedura è disciplinata dall’articolo 6, paragrafo 4 della Direttiva habitat, ed entra in gioco se, nonostante una valutazione negativa, si propone di non respingere un piano o un progetto, ma di darne ulteriore considerazione. In questo caso, infatti, l’articolo 6, paragrafo 4 consente deroghe all’articolo 6, paragrafo 3, a determinate condizioni, che comprendono l’assenza di soluzioni alternative, l’esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico prevalente per la realizzazione del progetto, e l’individuazione di idonee misure compensative da adottare.
La valutazione delle soluzioni alternative, ovvero la “valutazione delle alternative della proposta in ordine alla localizzazione, al dimensionamento, alle caratteristiche e alle tipologie progettuali del piano o progetto in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l’integrità del Sito Natura 2000”, che in precedenza costituiva il terzo livello di valutazione, è, nella bozza della “Guida metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat” (2019), prerequisito per le valutazioni del Livello III e viene svolta già nel corso della valutazione appropriata (Livello II).
I diversi livelli di valutazione, pur costituendo procedimenti distinti, sono connessi tra loro e, nella sequenza, ogni livello influenza quello successivo.
Modalità di svolgimento dello screening di incidenza – Livello I della Valutazione di Incidenza.
- Il primo livello di Valutazione di Incidenza Ambientale (Screening) viene attivato dal proponente mediante istanza di V.Inc.A. corredata dal Format scaricabile di seguito (Presentazione istanza e avvio del procedimento);
- Per la fase di screening il Proponente deve presentare una esaustiva e dettagliata descrizione del P/P/P/I/A da attuare, senza la necessita di elaborare uno studio di incidenza;
- La valutazione a livello di screening, in linea generale, viene svolta dal Valutatore, sulla base delle informazioni, sul sito Natura 2000 interessato, già nella disponibilità dell’Autorità Competente;
- Non sono ammesse esclusioni aprioristiche di interventi dalla Valutazione di Incidenza;
- Non sono ammesse aree buffer definite in modo aprioristico per interventi esterni alle aree della Rete Natura 2000;
- Non sono ammesse autocertificazioni o dichiarazioni di non incidenza;
- Il procedimento di screening di V.Inc.A. si conclude con l’espressione di un Parere motivato obbligatorio e vincolante da parte dell’Autorità Competente, secondo 2 due modalità:
- In assenza di incidenze significative, quindi senza pregiudizio per l’integrità del sito, il parere è favorevole ed il (P/P/P/I/A) può essere assentito (PARERE DI SCREENING POSITIVO).
- In presenza di incidenze significative o quando permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere una incidenza significativa si prosegue nell’ambito della Valutazione Appropriata (Livello II) (PARERE DI SCREENING NEGATIVO).
Modalità di svolgimento della Valutazione Appropriata – Livello II della Valutazione di Incidenza.
Secondo livello del percorso logico decisionale, viene attivato qualora lo screening di incidenza abbia avuto esito negativo ovvero quando non sia possibile escludere che il (P/P/P/I/A) possa avere effetti negativi sui siti natura 2000 (nella V.A. gli interessi ambientali prevalgono su quelli di natura sociale ed economica).
L’istruttoria della V.A. viene condotta dall’Autorità Competente sulla base di informazioni ambientali (Studio di Incidenza) fornite dal proponente.
Lo studio di incidenza ha lo scopo di approfondire ed analizzare in dettaglio l’incidenza dell’azione sui siti natura 2000 e deve pertanto contenere, oltre ai contenuti di cui all’Allegato G al D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i., specifici approfondimenti in ordine a:
- habitat e specie di interesse comunitario presenti nel sito;
- habitat di specie presenti nel sito;
- al loro stato di conservazione;
- integrità del sito;
- significatività dell’incidenza.
Valutazione delle soluzioni alternative – prerequisito alla deroga prevista all’art. 6.4 della DH
In caso di incidenza negativa o nessuna certezza in merito all’assenza di incidenza negativa, che permane nonostante le misure di mitigazione definite nella Valutazione di Incidenza Appropriata, di cui al Livello II, occorre esaminare lo scenario delle eventuali soluzioni alternative possibili per l’attuazione e/o realizzazione del P/P/P/I/A.
La verifica delle soluzioni alternative deve opportunamente ricadere già all’interno della Valutazione Appropriata e, in ogni caso, laddove, accertata l’incidenza significativa della proposta originaria, si ritenga comunque necessario realizzare il P/P/P/I/A in presenza di ulteriori motivazioni.
Per passare al successivo Livello III della Valutazione di Incidenza (Misure di Compensazione), è necessario dimostrare innanzitutto che non ci sono Soluzioni alternative, in grado di mantenere il P/P/P/I/A al di sotto della soglia di incidenza negativa significativa.
A seguito della valutazione delle soluzioni alternative la V.A. può concludersi con:
- esito positivo, quando la soluzione alternativa prescelta non presenta alcuna incidenza significativa su habitat e specie e habitat di specie, senza mitigazioni (Parere di V.A. positivo);
- esito positivo più le misure di mitigazione e le indicazioni sugli eventuali monitoraggi da condurre, quando la soluzione alternativa prescelta con le misure di mitigazione adottate non presenta alcuna incidenza significativa su habitat e specie e habitat di specie (Parere di V.A. positivo con prescrizioni e misure di mitigazione);
- esito negativo e il P/P/P/I/A non può essere autorizzato, quando la soluzione alternativa prescelta, anche con le misure di mitigazione adottate, presenta ancora incidenze significative (Parere di V.A. negativo);
Qualora il P/P/P/I/A debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico previa verifica della rispondenza a quanto stabilito dall’art. 5, commi 9 e 10, del D.P.R. 357/97 s.m.i. e dalľart. 6.4 della Direttiva Habitat, in materia di Misure di Compensazione si procede con il Livello III.
Misure di compensazione
In questo Livello si valuta la sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, che consentirebbero, in deroga ai disposti dell’art. 6 della Direttiva Habitat, di realizzare comunque un P/P/P/I/A, attuando però preliminarmente ogni necessaria Misura di Compensazione atta a garantire comunque gli obiettivi di conservazione dei siti e la coerenza della rete Natura 2000.
I motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere documentati e motivati dalle Amministrazioni deputate alla sicurezza pubblica e alla salute dell’uomo, nonché dalle Istituzioni che coordinano politiche economiche e strategiche dello Stato membro.
A livello regionale, la valutazione della consistenza e dell’importanza strategica dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico rispetto al verificarsi di un impatto significativo sul sito Natura 2000 è effettuata dalle Giunte regionali o delle Provincie Autonome, sulla base della documentazione e delle attestazioni fornite dal proponente e delle valutazioni dell’Autorità competente per la V.Inc.A.
In presenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, documentati, è necessario verificare se siano soddisfatte le condizioni stabilite dal paragrafo 4, dell’art. 6, della Direttiva 92/43/CEE.
Tre sono i possibili scenari:
- art. 6, par. 4.1: non sono coinvolti habitat e specie prioritari
- Se l’esito negativo della Valutazione di Incidenza non coinvolge habitat e specie prioritarie e al P/P/P/I/A è riconosciuta una motivazione di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, è possibile affrontare l’iter per la definizione delle Misure di Compensazione. L’autorità competente verifica, e se del caso, adotta tali misure, compila e trasmette lo specifico Format al MATTM che, in qualità di autorità di vigilanza, opera le opportune verifiche e successivamente lo inoltra alla Commissione Europea per sola informazione.
- art. 6 par. 4.2 parte 1: sono coinvolti habitat e specie prioritari
- Se l’esito negativo della Valutazione di Incidenza coinvolge habitat e specie prioritarie e la realizzazione del P/P/P/I/A comporta esigenze connesse alla salute dell’uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l’ambiente, opportunamente dimostrate e ufficializzate, è possibile affrontare l’iter per la definizione delle Misure di Compensazione. L’autorità competente verifica, e se del caso, adotta tali misure, compila e trasmette il Format al MATTM che, in qualità di autorità di vigilanza, opera le opportune verifiche e successivamente lo inoltra alla Commissione Europea per sola informazione.
- art. 6 par. 4.2 parte 2: sono coinvolti habitat e specie prioritari ma si è in assenza delle precedenti motivazioni
- Se l’esito negativo della Valutazione di Incidenza coinvolge habitat e specie prioritarie e sussistono altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico diversi da esigenze connesse alla salute dell’uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l’ambiente, supportati da dichiarazioni ufficiali opportunamente documentate, l’autorità competente può avviare l’iter di adozione delle Misure di Compensazione, compilare il Format e inviarlo al MATTM per la verifica e il successivo inoltro per richiesta di parere alla CE.
Se le condizioni illustrate nei punti 1, 2 non sono verificate o in caso di parere negativo della Commissione Europea nello scenario 3, non è possibile accettare le Misure di Compensazione, né autorizzare il P/P/P/I/A.
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Per approfondimenti:
- Gestione dei siti Natura 2000 Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) – Comunicazione della Commissione C(2018) del 21/11/2018;
- Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000 – Guida metodologica, alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat – 92/43/CEE;
- Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC European Commission (bozza);
- European Commission – Environment – Nature & Biodiversity – Management of Natura 2000 sites
- Ministero dell’Ambiente – Biodiversità
- Ministero dell’Ambiente – Rete Natura 2000
- Ministero dell’Ambiente – Rete Natura 2000 – Documento di orientamento sull’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva “Habitat” (92/43/CEE)
- Ministero dell’Ambiente – Rete Natura 2000 – Le Misure di Compensazione nella direttiva Habitat