(ACR) ODG DI SANZA RELATIVO A RISCHIO PIGNORAMENTO FONDI UE

Su iniziativa del consigliere regionale del Pd, Antonio Di Sanza, è stata discussa in II Commissione consiliare, una questione normativa riguardante il sistema imprenditoriale lucano che, se non risolta, potrebbe essere causa di gravi difficoltà finanziarie per molte aziende beneficiarie di finanziamenti europei. “In seguito a tale dibattito – riferisce Di Sanza – la Commissione ha ritenuto di sottoporre la questione al Consiglio regionale che, nella seduta odierna, tramite un ordine del giorno, verrà direttamente coinvolto”.

“Nel dettaglio – dichiara Di Sanza – come da prassi, la Regione Basilicata, nell'ambito della programmazione e gestione dei Fondi Ue, prevede la concessione di finanziamenti e contributi per la realizzazione degli obiettivi strategici di sviluppo del territorio. A tal fine, ed in seguito ad appositi bandi e/o avvisi pubblici, emana decreti di concessione di finanziamenti alle ditte beneficiarie. Con l’articolo 2, punto 9, del decreto legislativo 262/2006 è stato inserito nel Dpr n. 602 del 29 settembre 1973, l'articolo 48 bis (disposizione sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni), in base al quale le Amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 165/2001 (Regioni comprese) e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore ai 10.000 euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ed, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente di riscossione competente per territorio ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. In seguito è stato approvato il Regolamento di cui al D.Lgs. 18 gennaio 2008 n. 40 che all’articolo 1, definisce ‘beneficiario’ il destinatario di un pagamento, a qualunque titolo, di una somma superiore a 10.000 euro, e per ‘inadempimento’ il mancato assolvimento da parte del beneficiario, nel termine di sessanta giorni, previsto dall'obbligo di versamento della cartella di pagamento ed all'articolo 3 prevede che, in caso l'agente di riscossione comunichi l'inadempimento, il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario sino all'ammontare della concorrenza dei debiti comunicati per i trenta giorni successivi a quello della comunicazione, dopodiché, senza che il competente agente di riscossione abbia notificato l'ordine di versamento, il soggetto pubblico procede al pagamento (l'articolo 72 bis del Dpr 602/1973 prevede il pignoramento dei crediti verso terzi)”.

“La Ragioneria Generale dello Stato – dichiara ancora Di Sanza – al fine di precisare il Regolamento sopra indicato, ha emanato la Circolare n. 22 del 29.07.08 che dice chiaramente che la norma dell'articolo 48 bis non debba applicarsi al semplice trasferimento di somme che, pur transitando per la Pubblica amministrazione, non costituisce un vero e proprio pagamento a titolo esemplificativo, ed altresì la circolare individua tra le ipotesi di trasferimento di somme non soggette all'applicazione dell'articolo 48 bis i trasferimenti effettuati in base a specifiche disposizioni di legge o per dare esecuzione a progetti cofinanziati dall'Unione Europea o, ancora, a clausole di accordi internazionali; ed ancora, che l'impossibilità di effettuare il pignoramento sui crediti vantati dal beneficiario rende inutile procedere alla verifica di cui all'articolo 48 bis. La stessa Circolare stabilisce che ‘in presenza di un chiaro interesse pubblico alla erogazione di provvidenze economiche, onde non compromettere il conseguimento degli obiettivi affidati alla Pubblica Amministrazione, non possa trovare applicazione l’articolo 48 bis, norma a carattere generale, dunque, cedevole di fronte a norme connotate da specialità’.
Di fronte a tale opportunità – continua Di Sanza – è necessario che la Regione Basilicata dichiari, con proprio provvedimento, l’interesse pubblico alla erogazione di provvidenze economiche rivenienti dalla programmazione e gestione dei fondi europei al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi strategici di sviluppo della Regione Basilicata. Al contrario, il blocco dei pagamenti e l’eventuale storno dei fondi dai finanziamenti concessi dalla Regione ad Equitalia per il pagamento di cartelle, delle somme dovute a titolo di finanziamento di opere da realizzare rientranti nei fondi Ue appositamente destinati, rappresenterebbe una palese illegittimità, in quanto il finanziamento è da ritenersi finalizzato all’esecuzione delle opere ammesse e non può essere in alcun modo distratto.
Infatti, le somme dovute alle ditte non sono pagamenti fatti dalla Regione Basilicata, ma solo trasferimenti di fondi UE tramite la Regione. La Regione Basilicata così permettendo, quindi, innescherebbe un meccanismo perverso, col rischio concreto di aprire un contenzioso tra amministrazione e imprese che porterebbe ritardi ed ulteriori intoppi burocratici, con le gravi conseguenze del rischio di fallimento delle iniziative imprenditoriali già finanziate e quindi delle imprese lucane beneficiarie”.

“Pertanto – conclude Di Sanza – vista la rilevanza del tema e le sue eventuali conseguenze, in Commissione si è deciso di sottoporlo al Consiglio regionale tramite un ordine del giorno con cui si impegna la Giunta regionale a porre in atto tutte le iniziative necessarie al fine di garantire l’inapplicabilità dell'articolo 48 bis alle imprese beneficiarie dei fondi Ue, così come espressamente previsto dalla Circolare n. 22 del 29/07/2008, dichiarando, se del caso e con proprio provvedimento, l’interesse pubblico della Regione Basilicata alla erogazione di provvidenze economiche rivenienti dalla programmazione e gestione dei Fondi europei così da garantire il raggiungimento degli obiettivi strategici di sviluppo del territorio”.

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