Inquinamento Atmosferico

E’ definito inquinamento atmosferico tutto ciò che interviene ad alterare la salubrità dell’aria, tale da costituire pregiudizio per la salute dei cittadini o danno ai beni pubblici o privati.

Le principali fonti di inquinamento atmosferico sono suddivise in 11 macrosettori (rif. CORINAIR 94):

  • Combustione – Energia e industria di trasformazione
  • Combustione – Non industriale
  • Combustione – Industria
  • Processi Produttivi
  • Estrazione,distribuzione combustibili fossili / geotermico
  • Uso di solventi
  • Trasporti Stradali
  • Altre Sorgenti Mobili
  • Trattamento e Smaltimento Rifiuti
  • Agricoltura, foreste e cambiamenti uso del suolo
  • Natura

L’inquinamento atmosferico delle industrie è regolato in tutto il territorio nazionale dal DPR 24 maggio 1988 n. 203. È questa la norma più avanzata in tema ambientale poiché prevede che gli impianti di nuova apertura debbano essere autorizzati in fase progettuale e cioè prima ancora del rilascio della concessione edilizia.

Ai sensi del suddetto decreto, per impianto si intende lo stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilità e possa provocare inquinamento atmosferico, ad esclusione di quelli destinati alla difesa nazionale. Uno stabilimento può essere costituito da più impianti. Il singolo impianto all'interno di uno stabilimento é l'insieme delle linee produttive finalizzate ad una specifica produzione. Le linee produttive possono comprendere a loro volta più punti di emissione derivanti da una o più apparecchiature e/o da operazioni funzionali al ciclo produttivo.

Grandissima importanza riveste la data in cui l’impianto è stato (o sarà) costruito. Gli impianti vengono infatti suddivisi in:

  • impianti esistenti: gli impianti in funzione, costruiti o comunque autorizzati prima del 1° luglio 1988;
  • impianti nuovi: gli impianti da costruire e quelli costruiti dopo il 1° luglio 1988.

La distinzione acquista notevole rilevanza per l’aspetto autorizzatorio.

Anche gli impianti artigianali sono soggetti ad autorizzazione regionale. Per essi, la Regione Basilicata, in attuazione del DPR 25-7-91, ha emanato la L.R. n. 25 del 24 Dicembre 1992 con cui è stata disciplinata la procedura semplificata di autorizzazione alla quale sono soggette tutte le attività a ridotto inquinamento atmosferico riportate nell’allegato 2 della medesima legge regionale.
Le attività ad inquinamento atmosferico poco significativo, elencate nell'allegato 1 della L.R. n. 25/92, sono soggette alla presentazione di una comunicazione con la quale il titolare dichiara la sussistenza delle condizioni di poca significatività dell'inquinamento atmosferico prodotto.

Sono esclusi dal campo di applicazione del DPR n. 203/88, i seguenti impianti:

  1. impianti termici, di cui al DPCM 21/07/89, destinati a:
    • riscaldamento delle abitazioni civili;
    • riscaldamento dei locali industriali (quali uffici, locali lavorativi), purché l’impianto termico non faccia parte di un ciclo di produzione;
    • riscaldamento di acqua per utenze civili;
    • sterilizzazione e disinfezioni mediche;
    • lavaggio di biancheria e simili;
    • uso di cucine, mense, forni da pane ed altri pubblici esercizi destinati ad attività di ristorazione;
  2. impianti di climatizzazione dei locali (DPCM 21/07/89);
  3. Distributori di carburante (DPCM 21/07/89);
  4. Impianti di produzione di energia elettrica tramite sistemi eolici, fotovoltaici e solari (DPCM 21/07/89).
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