Il nuovo regime fitosanitario

Si informa l’utenza che è in vigore il nuovo Regolamento (UE) 2016/2031, applicabile dal 14 dicembre 2019, che prevede competenze, funzioni ed obblighi per tutti gli attori della filiera, dalle autorità competenti, i Servizi fitosanitari, a chi importa/esporta, moltiplica e vende materiale vegetale.

Ulteriori informazioni sono reperibili presso il seguente link a cura del Servizio Fitosanitario Nazionale :
https://www.protezionedellepiante.it/nuova-disciplina-fitosanitaria/

REGISTRO UFFICIALE DEGLI OPERTORI PROFESSIONALI (RUOP) E AUTORIZZAZIONI AL RILASCIO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE [Reg. (UE) 2016/2031]

Come previsto dal paragrafo 4 dell’art. 66 del Reg (UE) 2016/2031, gli operatori professionali (OP) che allo stato attuale sono iscritti al Registro Ufficiale Produttori (RUP) ai sensi della Direttiva 2000/29, così come recepita con il D.Lgs 214/2005, accedono al Registro Ufficiale Operatori Professionali (RUOP) ed ottengono la relativa autorizzazione al rilascio del Passaporto Piante (PP) senza dover presentare una specifica “domanda di registrazione”.

Per questi soggetti, l’Ufficio Fitosanitario regionale (SFR) ha predisposto il passaggio d’ufficio degli operatori interessati., semprechè in possesso di tutti gli elementi di identificazione

Con la Determinazione Dirigenziale n. 1342 del 19 dicembre 2019 – (Allegato A), l’Ufficio della Regione Basilicata ha provveduto ad individuare gli OP che, già iscritti al RUP, sono stati registrati, d’ufficio, nel RUOP, con gli effetti previsti dal Nuovo Regime Fitosanitario (Reg. UE 2016/2031).

Con Determina Dirigenziale n. 281 del 3 aprile 2023 con i relativi allegati si è provveduto all’aggiornamento del Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) della Regione Basilicata
.
Allegato 1 – Operatori Professionali ufficialmente registrati al R.U.O.P. della Regione Basilicata
Allegato 2 – Operatori Professionali cancellati dal R.U.O.P. della Regione Basilicata

MODULISTICA REGIONALE PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL NUOVO REGIME FITOSANITARIO REG. 2016/2031

Registrazione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP)

Modello di presentazione domanda di registrazione al RUOP. Il presente modello è ad uso degli operatori professionali (OP), così come definiti all'art. 2, paragrafo 9) del Reg. 2016/2031, che svolgono a titolo professionale le seguenti attività in relazione alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti e ne sono giuridicamente responsabili:

  1. introducono nell'Unione Europea piante, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da Paesi Terzi, per i quali è richiesto un certificato fitosanitario (definiti brevemente importatori);
  2. autorizzati a rilasciare passaporti delle piante (PP) per lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione Europea (definiti brevemente produttori);
  3. chiedono al Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) della Basilicata di rilasciare un Certificato fitosanitario per l'esportazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti verso Paesi Terzi (definiti brevemente esportatori):
  4. autorizzati ad applicare marchi che attestano la conformità fitosanitaria di taluni oggetti di origine vegetale (esempio imballaggi in legno).

Si rammenta che la registrazione è unica nel territorio della Repubblica Italiana ed unica per gli OP che esercitano anche più di un'attività di quelle elencate nei punti precedenti.

La domanda di Registrazione deve essere inoltrata al SFR competente per territorio dove è ubicata la sede legale dell'OP.

Autorizzazione al rilascio del Passaporto delle Piante (PP)

Modello di presentazione domanda di autorizzazione al rilascio del Passaporto delle Piante (PP). Il presente modello è ad uso degli OP che intendono movimentare/spostare piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione Europea. L'OP interessato per ottenere l'autorizzazione al rilascio del PP, deve essere necessariamente registrato al RUOP.

Si rammenta che l'autorizzazione al rilascio del PP è conferita ad ogni singolo centro aziendale riconducibile all'OP registrato che può disporne in numero variabile e in regioni differenti tra loro. La domanda di autorizzazione al rilascio del PP deve essere inoltrata al SFR competente per territorio dove ubicato ogni singolo centro aziendale riconducibile all'OP.

Allegati da impiegare per le istanze sopraelencate

Allegato 1 – Centri aziendali
. Il presente modello è ad uso degli OP che devono inoltrare le informazioni relative ai centri aziendali ad essi riconducibili per l'ottenimento dell'autorizzazione al rilascio del PP. Ogni centro aziendale richiede la compilazione del presente modello in cui sono previsti gli spazi relativi all'identificazione dei siti di produzione a esso afferenti. (Siti di produzione: luoghi e appezzamenti di terreno separati dal Centro aziendale utilizzati dall'operatore professionale per svolgere le attività in relazione a piante e prodotti di piante.

Allegato 2 – Importazione. Il presente modello è ad uso degli OP che, registrati al RUOP, svolgono l'attività di introduzione (importazione) nell'Unione Europea di piante, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da Paesi Terzi e per i quali è richiesto un certificato fitosanitario.

Allegato 3 – Esportazione. Il presente modello è ad uso degli OP che, registrati al RUOP, svolgono l'attività esportazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti verso Paesi Terzi e per i quali è richiesto un Certificato Fitosanitario di esportazione.

PASSAPORTO DELLE PIANTE

Si precisa che le aziende che producono e/o commercializzano piante e materiale di moltiplicazione e che non hanno richiesto l’uso del passaporto, perché la specie prodotta non rientrava nella precedente normativa, dal 14 dicembre 2019 per poter commercializzare la loro produzione in ambito comunitario avranno bisogno dell’autorizzazione all’uso del passaporto indipendentemente dalla specie prodotta

Di seguito alcuni esempi di passaporto semplice e per zone protette UE Il passaporto dovrà essere:

  • compilato in modo leggibile senza l’ausilio di lenti di ingrandimento;
  • Apposto sull’unità di vendita* (non sarà più possibile rilasciare il cosiddetto “passaporto semplificato” indicato nei documenti di vendita così come previsto dal D.Lgs 214/2005)

*«unità di vendita»:la più piccola unità, commerciale o di altro tipo, utilizzabile nella fase di commercializzazione interessata, che può costituire il sottoinsieme o l'insieme di un lotto;

Fig.1: Diversi formati del passaporto delle piante allegato I parte A 2017/2313

Specifiche tecniche:
Le dimensioni dei passaporti delle piante, l'uso di un bordo, le proporzioni delle dimensioni dei loro elementi e i caratteri utilizzati nei modelli sono solo alcuni esempi. La bandiera dell'Unione può essere stampata a colori o in bianco e nero, con stelle bianche su sfondo nero o viceversa.
Legenda

  1. La dicitura «Passaporto delle piante» o «Passaporto delle piante. PZ» in inglese (Plant Passport o Plant Passport — PZ) e, se pertinente, in un'altra lingua ufficiale dell'Unione, separate da una barra obliqua (/).
  2. Le denominazioni botaniche delle specie o taxon in questione, in caso di piante e prodotti vegetali oppure, se del caso, il nome dell'oggetto in questione e, facoltativamente, il nome della varietà.
  3. Il codice di due lettere stabilito dalla norma ISO 3166-1-alpha-2 (1), di cui all'articolo 67, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031, per lo Stato membro in cui è registrato l'operatore professionale che rilascia il passaporto.
  4. Il codice alfabetico, numerico o alfanumerico di registrazione nazionale dell'operatore professionale in questione.
  5. Se del caso, il codice di tracciabilità della pianta, del prodotto vegetale o dell'altro oggetto in questione.
  6. Se del caso, il codice a barre unico, il codice QR, un ologramma, chip o altro supporto di dati che integra il codice di tracciabilità.
  7. Se del caso, il codice di due lettere stabilito dalla norma ISO 3166-1-alpha-2, di cui all'articolo 67, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031, dello Stato membro di origine.
  8. Se del caso, il nome del paese terzo/dei paesi terzi di origine o il relativo codice di due lettere di cui alla norma ISO 3166-1-alpha-2.
  9. I nomi scientifici degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette o, in alternativa, i codici specificamente attribuiti a tali organismi nocivi, di cui all'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031.
  10. Le informazioni necessarie ai fini di un'etichetta ufficiale per le sementi o altri materiali di moltiplicazione di cui rispettivamente all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 66/401/CEE del Consiglio (2), all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 66/402/CEE del Consiglio (3), all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 68/193/CEE del Consiglio (4), all'articolo 12 della direttiva 2002/54/CE del Consiglio (5), all'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio (6), all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2002/56/CE del Consiglio (7) e all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (8), o l'etichetta per materiali pre-base, materiali di base o materiali certificati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/90/CE del Consiglio.
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