FAQ bonus gas

Risposte alle domande più frequenti sul contributo bonus gas 2025

  Elenco in continuo aggiornamento

1. Per aderire al nuovo disciplinare sul bonus gas è necessario fare una domanda?

No, non occorre fare alcuna domanda. E’ la società di vendita del gas che inoltrerà al cittadino una nota certificando la sua adesione alla misura introdotta dalla Regione e guidando il cittadino alla procedura di switch.

2. L’adesione al nuovo disciplinare comporta il reinoltro dell’autocertificazione all’Apibas?

No. Una nuova autocertificazione va fatta solo se il beneficiario è costretto a cambiare società di vendita perché quella con cui ha il contratto in essere ha deciso di non aderire al disciplinare.

3. Entro quando le società devono comunicare al cittadino l’adesione o meno al disciplinare?

Entro il 31 maggio 2025. A partire da giugno 2025 coloro che non avranno optato per l’adesione alle condizioni del disciplinare non potranno usufruire del bonus.

4. Se non arriva alcuna comunicazione dalla società con la quale è stato stipulato un contratto di fornitura cosa bisogna fare?

Qualora il cittadino non ricevesse alcuna comunicazione da parte della società di vendita, potrà consultare il sito Apibas che, a breve, pubblicherà l’elenco delle aziende che aderiscono al disciplinare. E, quindi, eventualmente optare per un cambio del fornitore.

5. Chi non hai mai chiesto il bonus gas da quando è stato istituito può farlo anche ora?

Ha tempo fino al 31 dicembre 2025 per inoltrare l’autocertificazione ad Apibas, stipulando naturalmente un contratto con una società aderente al disciplinare.

6. Sulla bolletta sarà identificabile il contributo della Regione?

Sì. Le società di vendita procederanno ad indicare, in maniera visibile, come voce autonoma separata nella bolletta di sintesi, la seguente dicitura in corrispondenza dell’ammontare del contributo erogato: “Contributo gas Regione Basilicata legge regionale n. 28/2022”. L’importo sarà calcolato in base ai consumi effettivi e al prezzo medio del gas del mercato di riferimento.

7. Per quanto riguarda i conguagli richiesti cosa deve fare il cittadino?

I conguagli, relativi all’anno termico 2022-2023, dovranno essere richiesti dalle società di vendita entro il 31 agosto 2025. I clienti potranno ottenere una dilazione in 10 rate senza interessi. Saranno le stesse società a comunicarlo agli utenti e a predisporre le bollette con i conguagli “spalmati” sulle dieci rate. Chi non provvede a versare quanto richiesto non potrà accedere al bonus gas.

8. E’ possibile che anche per i consumi di quest’anno possano esserci in futuro richieste di conguagli?

No, perché adesso le società di vendita hanno traccia dei consumi effettivi e non stimati com’è accaduto per l’anno termico 2022-2023.

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Risposte alle domande più frequenti sul contributo bonus gas

1. A chi è rivolto il “Contributo mensile gas regione Basilicata”?

Ai sensi dell’art.4 del Disciplinare di attuazione della L.R. 28/2022, approvato con DGR 625 del 21/09/2022, il beneficio “contributo mensile gas Regione Basilicata è concesso ai titolari di utenze domestiche residenti in Regione Basilicata, limitatamente alla prima abitazione, per il solo uso domestico.” A tal proposito si intende titolare di utenza il titolare di contratto di fornitura gas ad uso domestico e si specifica inoltre che l’espressione limitatamente alla prima abitazione è da intendersi quale principale abitazione di residenza.

2. Il beneficiario del “Contributo mensile gas regione Basilicata” deve essere necessariamente anche intestatario della fattura?

Non sarà possibile erogare il contributo per il consumo del gas alle utenze intestate a persone decedute o comunque diverse dal richiedente il beneficio. In tal caso sarà sufficiente presentare la domanda di voltura alle società di fornitura. La voltura va richiesta prima di presentare l’autocertificazione. Pertanto, in caso di utenze “uso domestico” intestate a persone decedute o differenti dal richiedente il beneficio, per accedere al bonus gas è sufficiente la domanda di voltura e la successiva trasmissione dell’autocertificazione.

3. Il beneficiario del “Contributo mensile gas regione Basilicata” deve essere necessariamente anche proprietario dell’immobile?

No, il “Contributo mensile gas regione Basilicata” è anche in favore dei cittadini residenti titolari di un contratto di locazione, usufrutto, comodato d’uso, etc., purché residenti.

4. Se la casa è intestata a un coniuge, ma il contratto a un altro componente il nucleo familiare, cosa devo fare?

Il titolare del PDR e quindi del contratto di fornitura, ove residente nell’immobile, può presentare l’autocertificazione. Il titolo di proprietà non rileva ai fini del “Contributo Mensile Gas Regione Basilicata”.

5. Se non sono allacciato alla rete di metanizzazione, non ho diritto a nulla?

Per queste famiglie, è possibile accedere al bando per i non metanizzati di recente pubblicazione.

6. È prevista una scadenza per il “Contributo mensile gas regione Basilicata”?

Non è prevista nessuna scadenza.

7. Cosa è il PDR?

Il codice PDR indica il Punto di Riconsegna e corrisponde all’esatta posizione geografica del contatore. Serve quindi per identificare le singole utenze del gas. È un codice univoco composto da 14 cifre e non viene sostituito o modificato nel caso di cambio fornitore.

8. Dove trovo il PDR?

Il codice PDR è sempre indicato in fattura (bolletta) nella sezione relativa ai dati fornitura.

9. Dove trovo il codice cliente?

Il Codice Cliente è il numero identificativo di ogni fornitura di energia elettrica e di gas naturale. Si compone di cifre variabili, a seconda del gestore, ed è indicato in bolletta.

10. A cosa mi serve l’ultima bolletta disponibile?

Non va caricata in piattaforma, ma serve per individuare PDR e numero/codice cliente.

11. Può accedere al “Contributo mensile gas regione Basilicata” anche chi usa il GPL?

Con la legge regionale 23 agosto 2022, n. 28, “Misure Regionali di compensazione ambientale per la transizione energetica e ripopolamento del territorio lucano”, la Regione Basilicata ha disposto la valorizzazione del gas naturale (gas metano). La suddetta norma non prevede un contributo per l’utilizzo di serbatoi gpl. Chi utilizza il gpl, può accedere al bando per i non metanizzati.

12. Il cittadino che non potrà raggiungere (per varie ragioni) l’obiettivo del risparmio energetico del 15%, perderà il contributo il prossimo anno?

Nei prossimi giorni, per chiarezza della disciplina di riferimento, sarà definita una nuova formulazione del principio del risparmio energetico del 15%, in coerenza con la normativa comunitaria. Si farà riferimento a un parametro medio, in corso di elaborazione da parte del Governo, che si aggiungerà a quello di ARERA. La Regione comunicherà poi il parametro e illustrerà l’ambito di applicazione.
Il disciplinare di attuazione della legge regionale n. 28/2022, “Misure regionali di compensazione ambientale per la transizione energetica ed il ripopolamento del territorio lucano” per l’erogazione del Contributo Mensile Gas Regione Basilicata nell’anno termico 2022/2023, all’art. 5, comma 3, ha già previsto di circostanziare e giustificare, secondo le procedure che saranno poi definite dal competente ufficio regionale, le situazioni ostative determinanti l’impedimento al conseguimento del risparmio energetico programmato nella misura del 15%. In tal modo sarà nuovamente possibile beneficiare del contributo mensile Gas.

13. Cosa è il “Contributo Mensile Gas Regione Basilicata”?

E’ la voce che i beneficiari del bonus gas residenti in Basilicata, titolari di utenza domestica con un PDR (contatore gas) vedranno in bolletta a copertura della voce di costo: Materia gas naturale.

14. Come funziona per i condomini?

Gli edifici condominiali i cui impianti di riscaldamento centralizzato sono alimentati mediante gas metano da un unico PDR, riceveranno il “Contributo Mensile Gas Regione Basilicata” limitatamente al solo uso residenziale. L’autocertificazione dovrà essere presentata dall’amministratore di condominio, attraverso l’apposita sezione nel portale APIBAS in corso di implementazione.

15. E se nel condominio ci sono “non residenti”?

Il contributo è ridotto in proporzione al consumo dei condomini non residenti nell’immobile condominiale o che utilizzino il Gas metano per uso diverso da quello residenziale domestico.

16. Quando inizia l’erogazione del “Contributo Mensile Gas Regione Basilicata”?

Con la fattura contenente i consumi dell’ultimo giorno del mese di ottobre 2022 o dell’ultimo giorno del mese di attivazione, qualora successivo.

17. Chi è escluso dall’agevolazione?

I titolari di contratti di fornitura gas naturale (PDR nel territorio regionale) ma non residenti in Regione Basilicata, o residenti in regione Basilicata in immobili non adibiti ad “abitazione principale” o in immobili non adibito ad uso residenziale domestico.

18. Cosa è l’anno termico?

È il periodo che intercorre tra il 1 ottobre di ogni anno e il 30 settembre dell’anno successivo.

19. Per presentare l’autocertificazione, serve per forza lo SPID?

Sì, è l’unica modalità di accesso alla piattaforma.

20. Chi può presentare l’autocertificazione come delegato?

Qualsiasi cittadino in possesso di SPID e PEC.

21. Serve per forza la firma digitale?

No, ma è preferibile firmale digitalmente, anche perché si impiega meno tempo.

22. Serve per forza la PEC?

La PEC è sempre preferibile. Solo in caso di procura speciale (delega) è obbligatorio inserire la PEC del delegato presso cui eleggere il domicilio speciale per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo.

23. I documenti del delegante beneficiario come vanno caricati?

In un unico file, in formato .pdf.

24. Nel caso in cui mi ravvedo di un errore materiale nella compilazione dell’autocertificazione e/o di mancata allegazione di un documento necessario, cosa posso fare?

È possibile annullare l’autocertificazione direttamente dalla piattaforma e presentarne una nuova. Nella Sezione “Elenco autocertificazioni” alla voce “Consulta autocertificazioni presentate” si potrà procedere all’annullamento selezionando l’istanza in questione cliccando sul pulsante “Annulla autocertificazione“.

25. Nel caso in cui abbia presentato l’autocertificazione prima dell’avvio ufficiale delle ore 16.00 del giorno 28/10/2022, la pratica è considerata valida?

No, è necessario riproporre l’istanza all’indirizzo https://www.apibas.it/bonusgas/ o attraverso il portale https://portalebonusgas.regione.basilicata.it/

26. Nel caso in cui abbia presentato documentazione a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo apibas@pec.it prima dell’avvio ufficiale delle ore 16.00 del giorno 28/10/2022, la pratica è considerata valida?

No, è necessario riproporre l’istanza all’indirizzo https://www.apibas.it/bonusgas/ o attraverso il portale https://portalebonusgas.regione.basilicata.it/

27. Nel caso in cui il cittadino non dovesse trovare la propria società di vendita nel menù a tendina presente all’interno della autocertificazione, cosa deve fare? Potrà invitare la propria società di vendita ad aderire al progetto Bonus Gas secondo quanto previsto nella faq n. 28.

28. Qualora la società di vendita non sia presente nel database del portale Bonus Gas di ApiBas (ad es. nuovo cliente in Basilicata, ecc.) cosa può fare per aderirvi? La società di vendita dovrà inviare una mail all’indirizzo progettogas@apibas.it con richiesta di inserimento secondo il presente facsimile.

29. Il PDR risulta già inserito nell’autocertificazione presentata da un altro utente che deve annullarla. Bisogna accedere al portale con lo stesso SPID con cui è stata inserita l’autocertificazione ed annullarla dall’elenco delle autocertificazioni presentate. Nel caso in cui non fosse possibile perché il precedente intestatario non è rintracciabile o è deceduto, etc, occorre inviare una email all’indirizzo info@apibas.it allegando il contratto o una fattura dalla quale si evince il nominativo del nuovo intestatario del PDR ed Apibas procederà all’annullamento.

30. Qualora l’utente non abbia completato l’iter procedurale potrà, in qualsiasi momento, riaccedere con il proprio SPID alla procedura, riprendere la pratica e completarla.

31. Cosa devo fare per verificare lo stato della mia autocertificazione?

È possibile accedere alla pagina https://www.apibas.it/bonusgas/ dove nella sezione “Elenco autocertificazioni” – “Consulta autocertificazioni presentate” – si potrà verificare lo stato della propria domanda – “Stato bonus” -. E’ presente infatti una icona avente la forma di un semaforo a cui corrispondono i seguenti colori:

  • a) verde: autocertificazione correttamente presentata all’esito del match dei flussi tra i dati trasmessi dall’utente e quelli inviati dalle società di vendita. Pertanto, il beneficio sarà oggetto di conguaglio da parte della società venditrice nelle prossime fatture.
  • b) arancio: la società di vendita non ha fornito i dati necessari ai fini della erogazione del bonus. Nel caso si dovesse appurare la mancata adesione della società al progetto Bonus Gas il cittadino potrà invitare la stessa ad aderire, secondo quanto previsto nella faq n. 28 o, in alternativa, potrà procedere con l’annullamento della precedente autocertificazione direttamente in piattaforma e presentarne una nuova, secondo le procedure di annullamento previste e descritte nella faq n. 24, eventualmente scegliendo una nuova società di vendita. In tal modo sarà il nuovo gestore ad applicare lo sconto direttamente in fattura.
  • c) rosso: i dati presenti nell’autocertificazione si discostano dai dati inviati dalla società di vendita. Si invita il cittadino a verificare la correttezza dei dati trasmessi. In caso di appurato errore, occorre annullare la domanda presentata – secondo le procedure riportate nella faq n. 24 – e reinviarla. Se invece l’utente accertasse l’esattezza dei dati trasmessi dovrà segnalarlo ad ApiBas via mail/pec – info@apibas.it; apibas@pec.it – per consentire le opportune verifiche.

32. Cosa accade se ho ricevuto un contributo inferiore al consumo effettivo?

Le società di vendita sono tenute, nel periodo intercorrente tra il 01/11/2023 e il 31/03/2024, e nello stesso periodo negli anni successivi ad effettuare il conguaglio delle fatturazioni emesse per l’anno termico di riferimento (2022/2023).

33. Se ho avuto un contributo inferiore rispetto al consumo effettivo e cambio società di vendita nell’anno termico, cosa accade?

Qualora l’utente abbia cambiato la società di vendita precedente, il cui contratto è stato risolto dal beneficiario, nell’anno termico di riferimento, la società uscente è tenuta ad eseguire un conguaglio del bonus tra il consumo stimato e l’effettivo del proprio periodo di competenza e a contabilizzarlo in una fattura da emettere all’utente secondo le tempistiche previste per il conguaglio a credito/conguaglio a debito.

34. Qual è la percentuale di risparmio che devo osservare?

A decorrere dall’anno termico 2023-2024 i beneficiari sono tenuti a conseguire un risparmio di gas determinato da una futura DGR.

35. Cosa accade se ho avuto un contributo maggiore di quanto effettivamente consumato?

Le società di vendita sono tenute ad effettuare il conguaglio delle fatturazioni emesse per ciascun anno termico, in primis per l’anno termico 2022/2023 nel periodo intercorrente tra il 01/04/2024 e 31/08/2024 (stesso periodo negli anni termici successivi) soltanto per i beneficiari del contributo previsto dalla L.R. 28/2022 per i quali il valore del Consumo Mensile di cui all’art. 7 del Disciplinare è superiore al consumo effettivo rinvenuto nel medesimo periodo e ad inserirlo nella prima fatturazione utile secondo la normale periodicità di fatturazione di ogni singolo cliente.

36. Cosa accade per il periodo in cui avevo il “semaforo rosso”?

Gli utenti che hanno ripresentato entro il 30/11/2023 una domanda che fino al 31.12.2022 riportava il semaforo rosso avranno diritto al contributo per i mesi antecedenti la data di presentazione della domanda a decorrere dal 01 ottobre 2022.

37. Cosa accade se le società di vendita hanno iniziato tardivamente l’invio dei flussi rispetto al mese di ottobre 2022?

Dovranno recuperare per i loro clienti il contributo per i mesi antecedenti a decorrere dal 01 ottobre 2022.

38. Il contributo deve comprendere il valore dell’IVA?

Sì.

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