Patto di stabilità

Il Patto di Stabilità nasce dall’esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della UE verso parametri comuni a tutti e condivisi nel Trattato di Maastricht.
La legge 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007) all’articolo 1 comma 657, in materia di obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 (patto di stabilità interno), prevede alcune regole per il rispetto del patto di stabilità.
Successivamente il decreto legge 25 Giugno 2008 n.112, convertito con legge 6 agosto 2008 n.133, all’articolo 77 ter hanno modificato la citata legge 296/2006 modificando i parametri per gli anni 2009, 2010 e 2011.
In relazione agli anni 2010 e 2001, per il rispetto del patto di stabilità e crescita delle Regioni, sono stabilite le seguenti regole:
1) il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del successivo punto 2), non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell’anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno, aumentato dell’1,0 per cento per l’anno 2010 e diminuito dello 0,9 per cento per l’anno 2011;

2) In particolare, il complesso delle spese finali è determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle:
a) spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) spese per la concessione di crediti;
c) spese per gli ammortizzatori sociali, riferite alle spese correnti;
d) spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale.

La Regione che non abbia rispettato l’obiettivo programmatico del patto di stabilità, nell’anno successivo non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto ed infine non può stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

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