8 – Bollo auto – Ravvedimento operoso

Il ravvedimento, previsto dall'art. 13 del D. L. 18 dicembre 1997, n.472, consiste nel pagamento spontaneo di quanto dovuto, prima che l'Amministrazione abbia iniziato un'attività di accertamento ed entro il termine di un anno dal momento in cui doveva avvenire il pagamento della tassa, beneficiando di una riduzione della sanzione.

Le regole cui attenersi per un corretto ravvedimento sono le seguenti :

  • chi paga il bollo entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza deve pagare il bollo + il 2,5% del bollo + gli interessi
  • chi paga il bollo oltre i trenta giorni, ma entro un anno dalla data di scadenza deve pagare il bollo + il 3% del bollo + gli interessi
  • chi ha pagato il bollo in misura insufficiente
    • se paga entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza deve pagare la parte di bollo non versata + il 2,5% di questa parte + gli interessi calcolati sulla parte di bollo non pagata
    • se paga oltre i trenta giorni, ma entro un anno dalla data di scadenza deve pagare la parte di bollo non versato + il 3% di questa parte + gli interessi calcolati sulla parte di bollo non pagata


La REGIONE BASILICATA con Delibera di Giunta Regionale n.113 del 11/02/2008 ha stabilito quanto segue :

  • che, per le fattispecie di ravvedimento non perfezionate ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.472 per mancato versamento di un importo inferiore o uguale a € 12,00, potendosi considerare preminente la buona fede del contribuente e la sua volontà di rimediare spontaneamente all'omissione e all'irregolarità commessa, il ravvedimento stesso si intende perfezionato


Il pagamento può essere effettuato presso le Delegazioni ACI, le Tabaccherie, le Agenzie di pratiche auto oppure presso gli Uffici postali mediante versamento sul c.c.p. 8854 intestato a Regione Basilicata – Tasse Automobilistiche Regionali – 85100 POTENZA, compilando con esattezza il bollettino in ogni sua parte. Se il contribuente non rispetta tutte queste indicazioni il ravvedimento non è valido. La Regione, quindi, nel procedere ad accertare la violazione applicherà la sanzione nella misura intera pari al 30% della tassa, o della parte di tassa non versata, tenendo conto di quanto già pagato.

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