Autenticazioni

Autenticazione di Copie (artt. 18 e 19 D.P.R. 28/12/2000 N. 445)
Il cittadino utente deve porre attenzione a:
1) Documenti che non sono autocertificabili
I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti con altri documenti o dichiarazioni (Art. 49 T.U.).
2) La scadenza dei certificati
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità degli atti che sostituiscono (art. 48 del T.U.)
Hanno validità illimitata i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni e le dichiarazioni sostitutive che attestano stati e fatti personali non soggetti a modificazione (es: certificati di nascita e di morte, titoli di studio, …).
Tutti gli altri certificati hanno validità per 6 mesi dal momento del rilascio salvo che leggi o regolamenti non prevedano una validità superiore. In ogni caso la validità delle certificazioni anagrafiche e quelle relative allo stato civile è prolungabile oltre questo termine, dichiarando e sottoscrivendo che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito modificazione (art. 41 T.U.).
3) Le sanzioni per chi dichiara e sottoscrive il falso
I soggetti che rilasciano dichiarazioni false o esibiscono atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti con pene che possono arrivare alla reclusione fino ad un massimo di 3 anni (Art. 76 T.U.). Inoltre le dichiarazioni false possono portare alla decadenza automatica dei benefici per ottenere i quali è stata prodotta la documentazione falsa (art. 75 T.U.).

Autenticazione di Copie (artt. 18 e 19 D.P.R. 28/12/2000 N. 445)
L´autenticazione di una copia di un documento si basa nell´attestare la sua conformità con l´originale, di cui si è presa visione.
La copia può essere autenticata:
– dal pubblico ufficiale dell'ufficio presso cui è depositato l´originale;
– dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l´originale;
– dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto il documento;
– dal notaio, cancelliere, segretario comunale o dall´ufficiale di anagrafe appositamente incaricato.
Il cittadino che si rivolge all´ufficio anagrafe deve comunque sempre esibire l´originale del documento completo in tutte le sue parti unitamente alle fotocopie da autenticare.
Il cittadino può sostituire l´autentica con una sua dichiarazione di conformità all´originale che non deve essere autenticata (Legge Bassanini – autocertificazione).
Per autocertificare la conformità del documento con l´originale bisogna scrivere i propri dati anagrafici sul retro della copia, dichiarare che la copia è conforme all´originale e firmare.

Documenti che è Possibile Autenticare
La legge consente agli ufficiali di anagrafe di autenticare:
– copie di documenti pubblici, cioè provenienti da pubbliche amministrazioni;
– documenti fiscali conservati obbligatoriamente da privati;
– qualsiasi altro tipo di documento che debba essere utilizzato in un procedimento amministrativo;
Alcuni documenti di natura privatistica come:
– bolle di accompagnamento e fatture;
– quietanze di natura privata;
– scritture private in genere.
possono essere autenticate solo se richiesti nell´ambito di un procedimento amministrativo da un ente pubblico.

Per la autenticazione di copie di documenti non è richiesta la residenza.

Facsimile Dichiarazione
Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di Notorietà Riguardante Autenticazione di Copie

Autenticazione di Firme
Presso l´Anagrafe si autenticano le firme in calce a:
– dichiarazioni sostitutive dell´atto di notorietà ed istanze da presentare per la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi etc.) da parte di altre persone;
– istanze e dichiarazioni sostitutive dell´atto di notorietà da presentare a privati (banche, assicurazioni etc.)
L´autenticazione della sottoscrizione, oltre che dal dipendente incaricato dal sindaco,può essere fatta anche presso un notaio, un cancelliere, da un dipendente addetto a ricevere la documentazione, dal segretario comunale.

La sottoscrizione delle istanze e delle dichiarazioni sostitutive dell´Atto di notorietà rivolte ad una pubblica amministrazione o a gestori ed esercenti di un pubblico servizio, con l´esclusione delle deleghe per la riscossione di benefici per conto terzi, non deve essere autenticata, e deve essere fatta in presenza del dipendente incaricato a ricevere la documentazione oppure presentata con fotocopia del documento di identità del dichiarante.

Facsimile Dichiarazione
Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di Notorietà Riguardante Autenticazione di Firme

Esenzioni
– Imposta di Bollo
 

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