Autocertificazioni

Con le leggi Bassanini e, da ultimo, con il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa) si completa la riforma nei rapporti tra cittadino italiano o appartenente alla Comunità Europea e gli uffici della Pubblica Amministrazione Italiana. Ora le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di servizi pubblici e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario o da chiunque abbia interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata o collegata al documento al quale è richiesto l’accesso (DPR 184/2006), non possono più chiedere ai cittadini i certificati.

Basta una semplice dichiarazione firmata dal cittadino, senza necessità di autentiche o di bolli, per sostituire i certificati richiesti dalle Pubbliche Amministrazioni.

Per il cittadino-utente questo si traduce: Governance dei Sistemi Sanitari Regionali

Utilizzo dei Documenti d'Identità e di Riconoscimento al Posto dei Certificati
È possibile certificare i dati personali relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, mostrando semplicemente al funzionario incaricato un documento di riconoscimento (la carta d'identità, il passaporto, la patente di guida rilasciata dal Ministero dei Trasporti e quella nautica, porto d'armi, libretto di pensione, il patentino di conduzione di impianti termici e le tessere di riconoscimento munite di fotografia rilasciate da un'amministrazione dello Stato.), senza che occorra presentare i relativi certificati (Art. 45 T.U.). L'ufficio pubblico in questo caso acquisirà agli atti una semplice fotocopia del documento esibito.

Come e cosa Autocertificare
Le amministrazione pubbliche, i gestori di servizi pubblici e privati che vi consentono, sono tenuti ad accettare al posto dei certificati, dichiarazioni rese personalmente dall'interessato e firmate sotto la propria responsabilità (art. 46 T.U.).
I cerfificati che possono essere sostituiti con un'autocertificazione" sono:
– la data e il luogo di nascita ;
– la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti civili e politici;
– lo stato di celibe, coniugato o vedovo o stato libero;
– lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio;
– il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
– l'iscrizione in albi, elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;
– appartenenza ad ordini professionali;
– titoli di studio acquisiti ed esami sostenuti;
– qualifica professionale posseduta, titoli di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e qualificazione tecnica;
– situazione reddituale o economica, assolvimento di obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
– possesso e numero del codice fiscale e della partita IVA e dei dati contenuti nell'archivio dell'anagrafe tributaria inerente l'interessato;
– stato di disoccupazione;
– qualità di pensionato e categoria di pensione, di studente, qualità di legale rappresentante di persone fisiche e giuridiche, tutore, curatore e simili;
– iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
– adempimento o non adempimento degli obblighi militari (ivi compreso stato matricolare);
– certificazione di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione e di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi e provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
– non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
– qualità di vivenza a carico;
– tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
– non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;

Facsimili di Certificati
Facsimile di Certificato Sostitutivo di Autocertificazione
Facsimile Autocertificazioni per Persone Impedite Temporaneamente a Firmare
Facsimile Autocertificazione per Persone che non Possono Firmare

Legalizzazione di Fotografie
– La legalizzazione di fotografia (comunemente detta autenticazione o autentica ) è l'attività con cui si mettono in relazione fotografia e dati anagrafici di una determinata persona.
– Vengono autenticate solo foto dirette a Pubbliche Amministrazioni per ottenere il rilascio di documenti personali come il passaporto, la licenza di caccia, pesca, porto d'armi etc.
– Non vengono autenticate foto per uso scolastico.
– Oltre che all'Ufficio Anagrafe l'interessato può rivolgersi agli uffici della Pubblica Amministrazione preposti al rilascio del documento richiesto.
– La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo.
– Per ottenere la legalizzazione di foto occorre che la persona interessata si presenti con una foto e con un documento di riconoscimento valido.
– I minorenni devono presentarsi con una foto ed accompagnati da un genitore munito di un documento di identità valido.
– Non è necessario essere cittadini italiani nè essere residenti.

Esenzioni
– Imposta di Bollo
 

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