“Con l’approvazione del D.D.L. di modifica alla Legge Regionale n. 24/07 in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono state superate alcune discrasie che erano emerse nel dare esecuzione alle disposizioni di cui alla normativa precedente, introducendo importanti novità per quanto attiene in particolare all’operato gestionale delle ATER di Basilicata in materia di riscatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di subentro nell’assegnazione e di determinazione dell’indennità dovuta dagli occupanti abusivi.
Va dato atto all’Assessore Gentile per la sensibilità dimostrata nel recepire e sottoporre alla terza Commissione la richiesta di proroga del piano vendita degli alloggi inoltrata dall’Ater di Matera il 24.01.2011”. Lo dichiara in un comunicato l’amministratore unico dell’Ater Matera Innocenzo Loguercio.
“In particolare è stato dato il via libera, tanto atteso dagli assegnatari in locazione, ai riscatti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica mediante:
la proroga del precedente piano di vendita scaduto nel mese di dicembre 2010;
l’adozione di un ulteriore piano, avente ad oggetto l’inserimento di altri alloggi, da adottare entro il 31.12.2011.
In entrambi i casi gli assegnatari dovranno manifestare la propensione all’acquisto entro 180 giorni dalla comunicazione da parte dell’Ater ed in ogni caso non oltre il 31.12.2012.
Tutti i piani di vendita comunque scadranno il 31.12.2013 per cui entro tale data dovranno essere definite tutte le procedure aventi ad oggetto i trasferimenti della proprietà in favore degli assegnatari in locazione. Ciò costituirà una delle priorità dell’azione amministrativa dell’ATER di Matera per soddisfare le numerose richieste giacenti.
Quanto al subentro nell’assegnazione è stata superata la precedente normativa, eccessivamente restrittiva, estendendo la possibilità di volturare i contratti di locazione agli ascendenti e ai discendenti degli assegnatari deceduti purchè comunque conviventi con quest’ultimo sia anagraficamente che di fatto da oltre due anni all’atto del decesso.
Qualche perplessità – sottolinea Loguercio – suscita la modifica attinente alla determinazione dell’indennità dovuta dagli abusivi per il periodo di occupazione dell’alloggio a prescindere dall’eventualità se gli stessi possano aver beneficiato o meno della sanatoria con la precedente normativa. E’ pur vero che la nuova disposizione evita il proliferare di morosità difficilmente recuperabile in considerazione del particolare disagio sociale ed economico in cui versano i responsabili delle occupazioni abusive. Tuttavia la natura sanzionatoria dell’indennità, precedentemente determinata nella misura massima prevista dalla Legge Regionale n. 24/07, viene notevolmente svilita. Nella sostanza un occupante abusivo con basso reddito dovrà corrispondere un’indennità di circa 40 euro al mese, il che contrasta con il principio diretto a scoraggiare il fenomeno ad oggi comunque non debellato, con il conseguente rischio di un aumento delle occupazioni senza titolo e con la mortificazione di chi, ossequioso della legge, attende pazientemente lo scorrimento della graduatoria. Ciò significherà, però, per l’ATER una maggiore determinazione nell’eseguire gli sfratti senza “indugi”.
BAS 05