La pdl al Parlamento è tesa ad introdurre un Elenco presso ciascuna Prefettura per l’attribuzione di premialità a favore delle imprese che trovano il coraggio di opporsi alla criminalità organizzata e di denunciare i tentativi di infiltrazione mafiosa
Il Consiglio regionale ha approvato, oggi, all’unanimità, la proposta di legge al Parlamento, ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione, di modifica e integrazione del Codice dei contratti, proposta dai componenti dell’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, il presidente Carmine Cicala, i vice presidenti Baldassarre e Polese e i consiglieri segretari Leggieri e Vizziello.
“La proposta di legge – si legge nella relazione illustrativa – è volta all’introduzione di un Elenco presso ciascuna Prefettura per l’attribuzione di premialità a favore delle imprese che trovano il coraggio di opporsi alla criminalità organizzata e di denunciare i tentativi di infiltrazione mafiosa nell’attività imprenditoriale. La finalità della proposta è quella di innescare un circolo ‘virtuoso’ non solo sotto il profilo della prevenzione delle infiltrazioni criminali e del contrasto alla criminalità economica, mettendo gli operatori economici nelle condizioni di favorire l’emersione di fatti di rilevanza penale di particolare gravità, ma altresì sotto il profilo della tutela della libertà d’impresa, attraverso un sistema di premialità che incentivi le imprese a denunciare la presenza di infiltrazioni criminali, con la consapevolezza di poter ricorrere ad una serie di strumenti che le sostengano e le rendano meno esposte alle conseguenze derivanti dalla denuncia e ai rischi di fallimento e fuoriuscita dal mercato. Per le sue caratteristiche, la disciplina dell'affidamento di contratti pubblici di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria presenta degli elementi di semplificazione che rendono le relative procedure uno dei più fertili terreni di coltura delle pratiche corruttive e clientelari e, allo stesso tempo, uno dei settori dai quali scaturiscono maggiori opportunità di infiltrazione e di business per le organizzazioni criminali anche di stampo mafioso”.
“Con la proposta di legge parlamentare – si legge ancora nella relazione – si apportano delle modifiche e integrazioni alla disciplina dei contratti “sotto soglia” di cui all’art. 36 del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). Nello specifico si propone di inserire, dopo l’art. 36, l’art. 36 bis rubricato “Elenco delle imprese denuncianti episodi estorsivi o tentativi di condizionamento dell’attività imprenditoriale” (art. 1, comma 1, lett. b), progetto di legge) e di inserire, di conseguenza, un rinvio al nuovo art. 36 bis fra i principi richiamati dall’art. 36, comma 1 che devono essere rispettati nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 1, lett. a), progetto di legge).
In particolare, l’articolo 36 bis prevede l’istituzione, presso ciascuna Prefettura, di un elenco denominato ‘Elenco delle imprese denuncianti episodi estorsivi o tentativi di condizionamento dell’attività imprenditoriale’ (comma 1) e disciplina i requisiti e la procedura per l’iscrizione nell’elenco delle imprese denuncianti (commi 2 e 3), i benefici che derivano alle stesse dall’iscrizione (comma 4, lettere a, b, c) ed altri aspetti relativi alla validità temporale dell’iscrizione e alle modalità di tenuta e consultazione dell’elenco (comma 5). Il comma 1 dell’art. 36 bis, ricollega l’istituzione dell’Elenco alla specifica finalità di ‘favorire l’emersione di tentativi di infiltrazione mafiosa’. Il comma 2 dell’art. 36 bis, nel definire i requisiti che gli operatori economici devono avere per poter richiedere alla Prefettura competente di essere iscritti nell’Elenco, prevede che la denuncia debba aver ad oggetto fatti di reato di particolare gravità, sintomatici di tentativi di infiltrazione criminale nell’attività imprenditoriale. I fatti denunciati devono essere riconducibili alle ipotesi di reato di cui agli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, nella forma aggravata dal c.d. ‘metodo mafioso’ ai sensi dell’articolo 416 bis.1 del codice penale, ossia ‘commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo’. Al fine di anticipare la soglia di tutela della vittima, le richiamate ipotesi di reato assumono rilevanza non necessariamente nel momento consumativo, ma possono rilevare anche nella forma del tentativo. La tutela dell’impresa denunciante è inoltre estesa ai fatti di reato ‘commessi o tentati’ non solo in danno dell’imprenditore, ma altresì nei confronti di persone vicine allo stesso per legami familiari o rapporti di collaborazione, quali appunto i suoi familiari o collaboratori, poiché tali fatti generano nel destinatario dell’intimidazione mafiosa l’incapacità di reagire per il timore di conseguenze negative per la vita e per l'incolumità fisica propria e delle persone care. Il comma 3 dell’art. 36 bis, nel descrivere la procedura per l’iscrizione nell’Elenco, prevede una serie di adempimenti in capo al Prefetto per la verifica dell’assenza di elementi ostativi all’iscrizione dell’impresa. L’accertamento prefettizio si pone a garanzia della non strumentalità della denuncia ed è finalizzato ad evitare l’attribuzione indiscriminata di premialità in favore di soggetti economici che, avendo subito condizionamenti e pressioni criminali, si sono trovati coinvolti in modo significativo con le organizzazioni criminali o ne hanno in qualche modo favorito l’attività illecita. In particolare, una volta ricevuta la richiesta di iscrizione, corredata dalla denuncia dei fatti di reato richiamati, la Prefettura avvia una propria istruttoria che si basa sulla verifica dell’eventuale sussistenza nei confronti dell’impresa denunciante che richiede l’iscrizione, delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del Codice antimafia, ossia, degli elementi che la Prefettura deve accertare ai fini del rilascio di una comunicazione antimafia (interdittiva o liberatoria), conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all’art. 96 del Codice antimafia. Il vigente Codice antimafia, all’art. 83, comma 2, lett. e), prevede che la documentazione antimafia sia richiesta per i contratti di importo superiore a 150.000 euro. La presente proposta di legge introduce la verifica dei requisiti per il rilascio della comunicazione antimafia liberatoria, ai soli fini dell’iscrizione nell’Elenco delle imprese denuncianti, anche per i contratti di importo inferiore a 150.000 euro, introducendo un controllo antimafia nell’ambito del mercato dei contratti ‘sotto soglia’, per i quali il rilascio della documentazione antimafia non è richiesta. Nel caso in cui l’esito dell’istruttoria prefettizia non evidenzi elementi ostativi all’iscrizione, il Prefetto è tenuto ad acquisire le valutazioni della Direzione distrettuale antimafia che sta conducendo le indagini, circa la fondatezza della denuncia. Tale previsione consente di anticipare la tutela dell’impresa denunciante anche prima dell’esercizio dell’azione penale, velocizzando i tempi per l’accesso al sistema di premialità, in modo da scongiurare il pericolo di fallimento e di fuoriuscita dal mercato. Se sussistono gli elementi per il rilascio di una comunicazione antimafia liberatoria e se le valutazioni espresse dalla DDA confermano la fondatezza dei fatti di reato denunciati dalla vittima, il Prefetto assume le decisioni relative all’iscrizione dell’impresa nell’Elenco. Dall’iscrizione nell’Elenco conseguono una serie di effetti che concorrono a definire un sistema di premialità a beneficio delle imprese denuncianti, elencati nel comma 4 dell’art. 36 bis, alle lettere a), b), c).
La lett. a) dispone che l’iscrizione sia valutata nei procedimenti di affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettere a) e b), dalle stazioni appaltanti che ricorrono al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (criterio previsto in alternativa a quello del minor prezzo anche nei contratti sotto soglia). Sotto questo profilo, l’iscrizione si inserisce in un procedimento di valutazione delle offerte, secondo il criterio dell’economicità, che tiene conto di esigenze di tutela di interessi generali, già presente nell’ordinamento, rilevando come criterio di premialità da applicare nella valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in ragione del maggior grado di affidabilità dell’impresa denunciante.
A tal fine, si giustifica l’inserimento nell’art. 36, comma 1, del richiamo al nuovo art. 36 bis (art. 1, comma 1, lett. a) della presente proposta), espressione di un principio a cui le stazioni appaltanti devono attenersi nell’affidamento e nell’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, al fine di valorizzare l’iscrizione dell’impresa nell’Elenco, con l’attribuzione di una specifica premialità in fase di valutazione dell’offerta. La lett. b) valorizza il patrimonio informativo raccolto nell’ambito dell’istruttoria per l’iscrizione nell’Elenco, integrando gli elementi conoscitivi che i Comitati di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura e per le vittime dei reati di tipo mafioso devono acquisire dalle Prefetture e valutare per deliberare in ordine alle richieste di accesso al ‘Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura’
La lett. c) prevede che l’iscrizione all’Elenco rileva altresì ai fini della valutazione del ‘Rating di legalità’, ovverosia come requisito di valutazione ulteriore ai fini dell’incremento del punteggio base (art. 3 delibera AGCM del 15 maggio 2018, n. 27165), fermo restando il rispetto dei requisiti per l’attribuzione del Rating (indicati dall’art. 2 della stessa delibera). È vero che l’art. 3, comma 4, della citata delibera, già prevede una disposizione analoga secondo cui l’impresa che dimostri di aver denunciato fatti di reato (tra i quali possono ritenersi ricomprese le fattispecie richiamate nella presente proposta) e per i quali sia stata esercitata l’azione penale, può conseguire un segno “+” per l’incremento del punteggio base. La previsione contenuta nella lett. d), tuttavia, non si sovrappone con quanto già previsto dall’art. 3, comma 4 della delibera AGCM, ma deve essere letta nel senso di determinare l’acquisizione di un ulteriore incremento di punteggio a seguito dell’iscrizione nell’Elenco delle imprese denuncianti, che interviene peraltro in un momento antecedente rispetto all’esercizio dell’azione penale (essendo sufficienti le valutazioni della DDA). Il comma 5 dell’art. 36 bis, assegna all’iscrizione nell’Elenco una validità di tre anni, un tempo ragionevole per consentire agli imprenditori che rischiano di chiudere la propria attività a seguito della denuncia, permanendo i requisiti, di poter beneficiare degli effetti premiali che conseguono all’iscrizione. Le modalità di tenuta e di consultazione dell’Elenco, nonché di verifica della permanenza dei requisiti per l’iscrizione sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell’interno e della giustizia. La norma rinvia ad un provvedimento governativo condiviso dai Ministeri competenti per la definizione dei profili attuativi relativi alle modalità con cui l’elenco delle imprese denuncianti deve essere tenuto presso le Prefetture e consultato dalle stazioni appaltanti, non prevedendo, per prevalenti ragioni connesse alla protezione dei dati personali dei soggetti denuncianti e alla tutela del segreto investigativo, alcun un obbligo di pubblicazione dei dati inseriti nell’elenco. Al fine di rendere efficace il sistema di premialità ed evitare che i benefici vadano a vantaggio di soggetti che hanno perso i requisiti per mantenere l’iscrizione nell’elenco, le Prefetture che hanno provveduto all’iscrizione dovranno verificare, secondo le modalità definite nel richiamato provvedimento attuativo, la permanenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’Elenco”.
Ad illustrare la proposta di legge al Parlamento, il Presidente dell’Assemblea Cicala. Sono intervenuti nel dibattito i consiglieri Acito (FI) e Braia (Iv).