Salute e politiche della persona

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Ticket/Esenzioni
Le esenzioni vigenti per le prestazioni specialistiche e strumentali ambulatoriali sono riportate nell'allegato "Tabella Esenzioni". ESENZIONI PER REDDITO Salvo variazioni della condizione economica dell’assistito, gli attestati di esenzione per reddito (E01,E02,E03,E04), validi per la specialistica ambulatoriale, sono prorogati al 31/12/2014 (nota Prot. n.201628/7202 del 23 dicembre 2013). La verifica puntuale circa la permanenza dei requisiti, ai fini dell’esercizio del diritto all’esenzione, spetta all’azienda sanitaria territorialmente competente. La Regione Basilicata, con la DGR n. 699 del 11/06/2013, ha rimodulato, a decorrere dal 1/07/2013, la quota fissa aggiuntiva per ricetta a carico dei cittadini non esenti, introdotta con la DGR n. 1351/2011 e modificata dalla DGR n. 1052/2012 (Ticket in sintesi). In particolare, relativamente alla specialistica ambulatoriale, viene fissata a 0 € (zero euro) la quota fissa aggiuntiva a ricetta di cui alla Legge n. 111/2011, fermo restando il pagamento della compartecipazione massima alla spesa sanitaria per ricetta pari ad € 36,15 a carico dei cittadini non esenti (cfr. Legge n. 537/1993 e s.m.i.). Relativamente alla farmaceutica territoriale, fermo restando l’esenzione per i cittadini inclusi nell’allegato 2 della DGR 1351/2011 (codice di esenzione Onn, Rnn, G01, G02, S01, S02, S03, L01, C01, C02, C03, C04, N01, V01, C05, C06, Mnn, G01 ed L04), viene fissata la quota fissa aggiuntiva a ricetta pari a: 1 € (un euro) per: gli assistiti, e familiari a carico, con reddito familiare inferiore ad euro 8.263,31 incrementato ad euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,00 per ogni figlio a carico; i beneficiari del programma COPES; gli assistiti con codice di esenzione E02; gli assistiti con codice di esenzione E04. 2 € (due euro) per: gli assistiti, e familiari a carico, con reddito familiare superiore ad euro 8.263,31 incrementato ad euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,00 per ogni figlio a carico.  A tal fine, la Regione ha introdotto per la farmaceutica territoriale un codice di esenzione regionale per reddito, codificato con E05, che comprende gli assistiti, e familiari a carico, con reddito familiare inferiore ad euro 8.263,31 incrementato ad euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,00 per ogni figlio a carico, ed i beneficiari del programma COPES (cfr. Programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale- Art. 24 LR n. 31 del 24/12/2008). Si precisa inoltre che, per la farmaceutica territoriale, la quota fissa aggiuntiva a ricetta pari ad 1 € (un euro) si applica anche agli assistiti con codice di esenzione E02, E04. Pertanto, a decorrere dal 1/07/2013, non saranno più valide le esenzioni relative alla quota fissa su ricetta farmaceutica rilasciate sulla base dell’ISEE e, per consentire l’adeguamento dei sistemi informatici aziendali finalizzati al rilascio dell'attestato di esenzione, le cui modalità verranno successivamente comunicate, il medico prescrittore, fino al 31/12/2013, dovrà indicare sulla ricetta il codice E05 dichiarato dall’assistito che, per autocertificare la posizione reddituale, dovrà apporre sul retro della ricetta la propria firma autografa consapevole che, ai sensi dell’ art. 76 del DPR n. 445/2000, il rilascio di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L’azienda sanitaria territorialmente competente dovrà effettuare una puntuale verifica circa la veridicità delle affermazioni rilasciate ai fini dell’esercizio del diritto all’esenzione recuperando, in caso di decadenza dal beneficio, gli importi del ticket non corrisposto per le relative ricette. Il Dipartimento provvederà a pubblicare tale informativa sul sito istituzionale ed ad inviare, a mezzo e-mail, copia della presente nota alle rappresentanze delle categorie regionali interessate.    
Payback ridotto sui dispositivi medici
AVVISO: ai sensi dell'Art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo 98/2023, il termine temporale per il versamento dell'importo ridotto, pari al 48%, per il pagamento delle quote "Pay-Back dispositivi medici per gli anni 2015-2018 è prorogato al 30/10/2023.A carico delle aziende fornitrici Lo scorso 26 maggio è stato convertito in legge, con modifiche, il D.L. n. 34/2023, successivamente emendato dalla legge di conversione del D.L. n. 56/2023, che negli articoli n. 8 e n. 9 ha introdotto importanti novità in merito al pagamento delle quote di “payback” dovuto in relazione al superamento del limite di spesa per dispositivi medici per agli anni 2015 – 2018.In particolare il comma 3 dell’articolo 8 stabilisce che le aziende fornitrici possono estinguere il debito relativo al payback dovuto per gli anni in esame pagando, entro il 31/07/2023, un importo ridotto pari al 48% di quello determinato, per la Regione Basilicata la DGR n. 207 del 30/03/2023 e s.m.i .L’importo ridotto dovuto per ciascuna Azienda è pubblicato sul presente sito della regione BasilicataSi evidenzia che il pagamento dell’importo ridotto entro il 31/07/2023, come specificato nel comma 3 dell’art. 8 sopra richiamato “estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti”.Si precisa che, nel caso in cui l’Azienda non si avvalga dell’opportunità prevista dalla norma richiamata e, di conseguenza, non rinunci al contenzioso intrapreso, in caso di soccombenza in tale contenzioso, l’importo dovuto non beneficerà di alcuna riduzione e resterà quello previsto ed evidente sugli elenchi qui pubblicati corrispondenti al 100%.Si precisa che per l’anno 2016 nessun Payback dispositivi è previsto per la regione Basilicata in quanto per questo anno è stato rispettato il Tetto IVALe aziende sono invitate a porre attenzione sul fatto che, poiché i tetti spesa stabiliti dalla normativa vigente per i dispositivi medici comprendono anche l’I.V.A., l’art. 9, comma 1, del D.L. n. 34/2023 convertito nella L. n. 56/2023 consente alle aziende fornitrici che paghino il payback di scorporare dal pagamento l’I.V.A. in esso inclusa e di portarla in detrazione. Tale detrazione, però, è consentita solo in relazione agli importi effettivamente pagati (art. 9, comma 2). IMPOSTE SUL REDDITO ED IRAPL' art. 9, comma 2, della norma in esame evidenzia anche che “ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive i costi relativi ai versamenti” del payback “sono deducibili nel periodo d'imposta nel quale sono effettuati i medesimi versamenti”. COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO RIDOTTOIl pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario intestato a: Regione Basilicata– Tesoreria Unica Sanitàcodice Iban: IT22Q0100003245441300306683con causale “Payback dispositivi medici 2015 – 2018 Basilicata PER COMUNICAZIONI E INFORMAZIONIPer ogni eventuale comunicazione relativa al payback dispositivi medici, per la quale non si ritenga necessaria la trasmissione a mezzo PEC è possibile scrive a:paybackdispositivimedici@pec.regione.basilicata.itPer informazioni generali è possibile contattare anche lo sportello info Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona al numero dedicato 0971.668885 – 0971.668850 Via Vincenzo Verrastro, 9 – 85100 Potenza (Pz) Email: urpsanita@regione.basilicata.it dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14.AVVISI DI NOTIFICA PAY-BACK DISPOSITIVI MEDICI PER PUBBLICI PROCLAMI COME DISPOSTO DALLE ORDINANZE TAR-LAZIO SEZ. III QUATER  
Terzo Settore
D.G.R. n. 943 del 30.12.2022 – Approvazione "Avviso per il finanziamento di progetti di rilevanza locale di cui all’art. 72 del d.lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”, promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore anni 2020- 2021” D.G.R. n. 942 del 30.12.2022 – Approvazione “Avviso Pubblico per il sostegno delle attività di interesse generale, di cui all’art 5 del D. lgs 117/2017 svolte dalle Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e dalle Fondazioni ONLUS volte a fronteggiare le conseguenze determinate dall'emergenza sanitaria Covid -19 in ambito sociale. Art. 72 del Codice del Terzo Settore-Risorse 2020”. D.D. n. 175 del 05.06.2023 – “Avviso Pubblico per il sostegno delle attività di interesse generale, di cui all’art 5 del D. lgs 117/2017 svolte dalle Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e dalle Fondazioni ONLUS volte a fronteggiare le conseguenze determinate dall'emergenza sanitaria Covid -19 in ambito sociale. Art. 72 del Codice del Terzo Settore-Risorse 2020”. Approvazione graduatoria AVVISO del 22 agosto 2022RUNTS – ODV e APS in trasmigrazione: sospensione dal primo luglio al 15 settembre dei termini dei procedimenti di verifica.Si comunica che, a seguito della conversione in legge n. 122/2022 dela D.L. n. 73/2022, è in vigore la sospensione – per il periodo dal 1° luglio 2022 al 15 settembre 2022 – dei termini dei procedimenti di verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione nel RUNTS delle ODV e delle APS coinvolte nel processo di trasmigrazione ex articolo 54 del Codice del Terzo settore. A tale fine la novella normativa ha altresì posposto al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale le ODV, le APS e le ONLUS iscritte nei previgenti registri possono ricorrere alle modalità e alle maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria per apportare ai propri statuti le modifiche necessarie ad adeguarli al Codice del Terzo settore.Si invita pertanto a prendere visione della comunicazione ministeriale al seguente link:https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/odv-e-aps-in-trasmigrazione-sospensione-dal-1-luglio-al-15-settembre-dei-termini-dei-procedimenti-di-verifica.aspx/  _______________________________________________________________________________________________________________________Alle Associazioni di Volontariato iscritte al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (ODV)Alle Associazioni di Promozione Sociale iscritte al Registro Regionale delle A.P.S.Oggetto: Gli adeguamenti statutari previsti dal Codice del Terzo Settore D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. Il Decreto Legislativo 117/2017 “Codice del Terzo settore”, entrato in vigore il 3 agosto 2017, introduce un'articolata normativa finalizzata al riordino e alla revisione organica della disciplina preesistente in materia di enti del Terzo Settore (compresa quella tributaria) configurandosi come strumento unitario in grado di garantire la “coerenza giuridica, logica e sistematica” di tutte le componenti del terzo settore per sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che in forma associata, perseguono il bene comune. Il Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (artt. 11- comma 1, 45, 46, 47 48 e 53 del D.lgs 117/2017) , implementato su di un’unica piattaforma nazionale e reso operativo – presumibilmente – entro l’inizio del 2021, avrà lo scopo di superare la “frammentazione” dei tanti registri esistenti.Le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale già iscritte nei registri regionali di proprio riferimento, confluiranno in primis, nel registro unico nazionale e pertanto le stesse dovranno adeguare i propri atti statutari (atto costitutivo e Statuto) alle norme contenute nel Codice D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. entro il 30 giugno 2020.   Al fine di fornire indicazioni operative utili alle associazioni (APS e ODV) Sul sito istituzionale della Regione Basilicata: www.regione.basilicata.it al link Dipartimento politiche della persona area tematica Terzo settore sono pubblicati i seguenti atti e documenti di interesse:  D.gls. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”; D.lgs. 105/2018 – “Modifiche e integrazioni al Codice del Terzo Settore”; Comma 4 Bis dell’art. 43 della legge 28.06.2019 n. 58, “Conversione in legge con modificazioni del D.L. 30.04.2019, n. 34” – GU S.G. del 29.06.2019 . S.O. n. 26; Le circolari del Ministero delle Politiche Sociali: a. Circolare del 29/12/2017, Prot. 34 con oggetto “Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni”; b. Circolare del 27/12/2018, Prot. 38 “Adeguamenti Statutari”; c. La tabella predisposta dallo stesso Ministero recante gli articoli che le associazioni APS e ODV (già costituite alla data del 2 agosto 2017) dovranno tener presente per l’adeguamento dei propri statuti e/o atti costitutivi; d. Circolare del 31.05.2019 n. 13 “ Ulteriori chiarimenti sugli adeguamenti statutari” (in continuità con la precedente del 27/12/2019; e. Risoluzione n. 89/E del 25.10.2019 dell’Agenzia delle Entrate relativa all’interpretazione dell’art. 101 del D.lgs 117/2017” in relazione alla Circolare del 31.05.2019 n. 13 sopra indicata(punto d.); f. Schema di riferimento dell’atto costitutivo e dello Statuto di una Organizzazione di Volontariato, redatti in conformità alle disposizioni del D.Lgs,. 117/2017 come modificato e integrato dal D.Lgs 105/2018, al fine degli adeguamenti statutari delle Organizzazioni di Volontariato iscritte al registro regionale delle organizzazioni di Volontariato alla data del 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017); g. Schema di riferimento dell’atto costitutivo e dello Statuto di una Associazione di Promozione Sociale, redatti in conformità alle disposizioni del D.Lgs,. 117/2017, come modificato e integrato dal D.Lgs 105/2018, al fine degli adeguamenti statutari delle Associazioni di Promozione Sociale già costituite e iscritte al registro regionale delle A.P.S. alla data del 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017).   Gli schemi indicati ai punti f. e g. sono pubblicati al solo fine di fornire indicazioni utili sia per l’adeguamento dello Statuto e dell’atto costitutivo delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale già iscritte nei registri regionali di riferimento (e costituite prima del 3 agosto 2017) che per la redazione di Statuti e atti Costitutivi conformi al dettato del Codice del Terzo Settore (per i cittadini associati già costituiti ovvero in fase di costituzione in ODV e APS dopo il 3 agosto 2017). Nelle more dell’organizzazione e funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (artt. 11, 45, 46, 47 del D.Lgs. 117/2017), l’art. 101 commi 1 e 2 del medesimo decreto legislativo 117/2017 come modificato e integrato dal D.Lgs 105/2018 e ulteriormente modificato dal comma 4 bis della L. 58/2019, dispone quanto segue:  “Fino all’operatività del registro unico nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti, ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei registri ONLUS, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Imprese Sociali che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 30 giugno 2020”;  “Ai sensi del comma 3 – art. 101 del predetto D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. il requisito dell’iscrizione al registro unico nazionale nell’attuale fase transitoria, si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione degli enti ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore"; La Circolare del Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro del 29/12/2017 prot. 34, nel fornire le prime indicazioni sulle questioni di diritto transitorio del codice del Terzo Settore (indicate all’art. 101 comma 2 del D.lgs 117/2017 e s.m.i.) specifica che “le iscrizioni agli attuali registri sono regolate dalle norme procedimentali in essere e che la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti è condotta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione della organizzazione”;Quest’ultimo concetto viene opportunamente approfondito nell’ultima circolare dello stesso Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro del 27/12/2018 n. 38 recante “Codice del Terzo Settore – Adeguamenti Statutari” nella quale, ai fini del corretto esercizio dell’autonomia statutaria da parte degli enti del Terzo Settore, in particolare le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, si richiama quanto previsto dall’art. 101 c. 2 del Codice in parola, in continuità con la prima circolare del 29/12/2017, evidenziando quanto segue:  "gli enti già costituiti alla data del 03.08.2017, devono effettuare gli adeguamenti statutari entro il 30.06.2020 (tale data è espressamente indicata al comma 4 bis della L. 58/2019). Cifrare la tabella riepilogativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali indicata al punto b)";  “gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017, sono tenuti a conformarsi – ab origine – alle disposizioni del codice”.Tali adeguamenti (integrazione statuto e/o atto costitutivo alle norme del nuovo codice del terzo settore) approvati con assemblea ordinaria entro i termini legislativi indicati, non incidono sulla continuità di iscrizione nel registro regionale e sono esenti dall’imposta di registro e di bollo ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. – cifrare la risoluzione dell’Agenzia delle Entrata n. 158/E/2017. Infine, per quanto riguarda la disciplina fiscale delle ONLUS (di interesse delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi del punto 8 art. 10 del D.Lgs 460/1997 e delle Associazioni di Promozione sociale etc.). La stessa circolare del 27.12.2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, evidenzia che tale disciplina, rimarrà in vigore fino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali previste dal medesimo Codice del Terzo Settore all’art. 104, commi 1 e 2 che esplicita “le norme di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del Codice in parola, continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali ivi previste e- comunque- non prima di un periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale (art. 45 D.lgs 117/2017). A tal riguardo si rimanda al D.L. 148/2017 art. 5 sexties e alle correlate disposizioni relative al codice del Terzo settore contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22 del 14/12/2017". Si evidenzia, inoltre, ai fini della iscrizione nei registri regionali di proprio riferimento ai sensi dell’art. 101 c. 2 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. quanto segue:Le compagini associative costituite o in fase di costituzione a partire dalla data del 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del Codice del Terzo Settore) devono obbligatoriamente essere in possesso della documentazione statutaria (statuto e atto costitutivo) registrata presso il competente ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate conforme al dettato del Codice del Terzo Settore D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.Le Associazioni interessate agli adeguamenti Statutari possono fruire dei servizi di consulenza e accompagnamento erogati dal Centro Servizi per il Volontariato della Basilicata (C.S.V.) consultabili sul sito www.csvbasilicata.it recapito telefonico 0971 274477 – 0835 346167Il C.S.V. – si evidenzia – ai sensi del comma 6 dell’art. 101 e nelle more dell’attuazione delle procedure di cui agli artt. 61 e successivi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.) è un Ente accreditato in forza del D.M. 8.10.1997.  
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