Le esenzioni vigenti per le prestazioni specialistiche e strumentali ambulatoriali sono riportate nell'allegato "Tabella Esenzioni". ESENZIONI PER REDDITO Salvo variazioni della condizione economica dell’assistito, gli attestati di esenzione per reddito (E01,E02,E03,E04), validi per la specialistica ambulatoriale, sono prorogati al 31/12/2014 (nota Prot. n.201628/7202 del 23 dicembre 2013). La verifica puntuale circa la permanenza dei requisiti, ai fini dell’esercizio del diritto all’esenzione, spetta all’azienda sanitaria territorialmente competente. La Regione Basilicata, con la DGR n. 699 del 11/06/2013, ha rimodulato, a decorrere dal 1/07/2013, la quota fissa aggiuntiva per ricetta a carico dei cittadini non esenti, introdotta con la DGR n. 1351/2011 e modificata dalla DGR n. 1052/2012 (Ticket in sintesi). In particolare, relativamente alla specialistica ambulatoriale, viene fissata a 0 € (zero euro) la quota fissa aggiuntiva a ricetta di cui alla Legge n. 111/2011, fermo restando il pagamento della compartecipazione massima alla spesa sanitaria per ricetta pari ad € 36,15 a carico dei cittadini non esenti (cfr. Legge n. 537/1993 e s.m.i.). Relativamente alla farmaceutica territoriale, fermo restando l’esenzione per i cittadini inclusi nell’allegato 2 della DGR 1351/2011 (codice di esenzione Onn, Rnn, G01, G02, S01, S02, S03, L01, C01, C02, C03, C04, N01, V01, C05, C06, Mnn, G01 ed L04), viene fissata la quota fissa aggiuntiva a ricetta pari a: 1 € (un euro) per: gli assistiti, e familiari a carico, con reddito familiare inferiore ad euro 8.263,31 incrementato ad euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,00 per ogni figlio a carico; i beneficiari del programma COPES; gli assistiti con codice di esenzione E02; gli assistiti con codice di esenzione E04. 2 € (due euro) per: gli assistiti, e familiari a carico, con reddito familiare superiore ad euro 8.263,31 incrementato ad euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,00 per ogni figlio a carico. A tal fine, la Regione ha introdotto per la farmaceutica territoriale un codice di esenzione regionale per reddito, codificato con E05, che comprende gli assistiti, e familiari a carico, con reddito familiare inferiore ad euro 8.263,31 incrementato ad euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,00 per ogni figlio a carico, ed i beneficiari del programma COPES (cfr. Programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale- Art. 24 LR n. 31 del 24/12/2008). Si precisa inoltre che, per la farmaceutica territoriale, la quota fissa aggiuntiva a ricetta pari ad 1 € (un euro) si applica anche agli assistiti con codice di esenzione E02, E04. Pertanto, a decorrere dal 1/07/2013, non saranno più valide le esenzioni relative alla quota fissa su ricetta farmaceutica rilasciate sulla base dell’ISEE e, per consentire l’adeguamento dei sistemi informatici aziendali finalizzati al rilascio dell'attestato di esenzione, le cui modalità verranno successivamente comunicate, il medico prescrittore, fino al 31/12/2013, dovrà indicare sulla ricetta il codice E05 dichiarato dall’assistito che, per autocertificare la posizione reddituale, dovrà apporre sul retro della ricetta la propria firma autografa consapevole che, ai sensi dell’ art. 76 del DPR n. 445/2000, il rilascio di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. L’azienda sanitaria territorialmente competente dovrà effettuare una puntuale verifica circa la veridicità delle affermazioni rilasciate ai fini dell’esercizio del diritto all’esenzione recuperando, in caso di decadenza dal beneficio, gli importi del ticket non corrisposto per le relative ricette. Il Dipartimento provvederà a pubblicare tale informativa sul sito istituzionale ed ad inviare, a mezzo e-mail, copia della presente nota alle rappresentanze delle categorie regionali interessate.