Usi Civici

Usi Civici
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L’uso civico è un diritto di antica origine (medioevale o anche anteriore) che veniva concesso alle popolazioni residenti in un determinato territorio spesso per alleviarne le penose condizioni di vita. Questo diritto, che veniva esercitato su di un terreno altrui, poteva consistere nel far legna, raccogliere funghi, pascolare gli armenti, etc. Molti di questi usi civici non sono più stati esercitati, mentre altri sono tuttora in esercizio. La Legge 1766/1927 mira alla liquidazione di detti diritti, spinta dall’idea che la proprietà privata possa sviluppare maggiormente le sue potenzialità se liberata da siffatti pesi. La scelta effettuata dalla legge per la liquidazione consiste nello scorporo e nell’assegnazione di una parte del fondo gravato al comune in cui risiede la popolazione che fruiva dell’uso, mentre l’altra parte del fondo, liberato da qualsiasi altro diritto, rimane al proprietario (art. 5). A questo sistema sono previste due eccezioni. Quando il proprietario abbia apportato sostanziali migliorie e quando i fondi siano piccoli appezzamenti non raggruppabili in unità agrarie: in tali casi non si procede allo scorporo, ma il terreno, rilasciato in toto al privato proprietario, viene gravato di un canone di natura enfiteutica (art. 7).I terreni così ricavati sono destinati per una parte a bosco e pascolo (categoria a), rimanendo quindi a disposizione delle popolazioni, sebbene gestiti da comuni, frazioni o università agrarie; per altra parte sono invece destinati alla coltura agraria (categoria b) (art. 11). In questo secondo caso è poi prevista la divisione e assegnazione in enfiteusi, successivamente affrancabile, a famiglie non abbienti di coltivatori diretti (art. 13). Vengono indicati ancora con il nome di usi civici anche quei terreni rimasti o divenuti di proprietà del comune, di una frazione o di una associazione agraria, e quindi rientranti nella categoria bosco o pascolo. Su questi terreni e su quelli appartenenti alla collettività privata, tutta la popolazione residente potrà esercitare il diritto di uso civico (art. 26).Infine, la legge prevede, l’istituto della legittimazione, per mezzo del quale vengono sanate le occupazioni abusive effettuate sui terreni di proprietà dei comuni, frazioni o associazioni al ricorrere di determinati requisiti (che l’occupatore vi abbia apportato delle migliorie, che l’occupazione non interrompa la continuità dei demani e che l’occupazione duri da almeno dieci anni). In seguito alla legittimazione viene imposto al fondo occupato un canone di natura enfiteutica (artt. 9 e 10).


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