Nell’ambito del seminario dal titolo “La fiscalità nelle imprese” organizzato dalla Camera di Commercio di Matera per comprendere meglio gli strumenti normativi ed attivare tutte le misure che possono aiutare l’informazione e la ripresa del mondo dell’imprenditoria, Angelo Guida, dell'ordine dei commercialisti di Matera ha spiegato che “l’articolo 39 del Dpr n.600/1973 prevede l’obbligo da parte del contribuente di trasmettere all’Agenzia delle Entrate tutti i dati rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi e degli di studi. Ma se questo obbligo viene disatteso scatta l’accertamento induttivo che può essere esperito dall’Ufficio, oltre che in caso di contabilità inattendibile, anche in queste ipotesi tassativamente previste dal citato articolo, quando il reddito di impresa non è stato indicato nella dichiarazione, quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell’articolo 33 del Dpr n. 600/1973 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all’ispezione una o più scritture contabili ovvero quanto le scritture contabili non sono disponibili per causa di forza maggiore e quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti dell’Ufficio ai sensi dell’articolo 32 del presente decreto. In sostanza la normativa parla chiaro- aggiunge- e prevede l’immediata azione di riscossione dei tributi. Fortunatamente per venire in contro alle esigenze dei contribuenti, è stato introdotto il sistema di rateizzazione del debito che permette di distinguere un contribuente che per diverse cause o per errori materiali non ha pagato il dovuto e l’evasore fiscale. In sintesi, ciò che noi come Ordine ci auguriamo è che vengano trovate soluzioni univoche e che soprattutto siano conformi a due principi costituzionali, la difesa dei diritti dei contribuenti e il rispetto della capacità contributiva di ognuno”.
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