Lo strumento legislativo elimina la Commissione permanente per l'impiego e modifica la composizione del Comitato di coordinamento istituzionale per le politiche del lavoro, indicando le attività da svolgere nel corso dell’attuale consiliatura regional
Approvata dal Consiglio regionale della Basilicata all’unanimità (12 voti favorevoli di Fi, Lega e Fdi) la pdl, di iniziativa del consigliere Bellettieri (Fi), che modifica la legge regionale n. 29 del 1998 riguardante le norme in materia di politiche regionali per il lavoro e servizi integrati per l’impiego.
Lo strumento legislativo elimina la Commissione permanente per l’impiego, tramite l'abrogazione dell'articolo 5 della legge regionale n.29/1998 e modifica la composizione del Comitato di coordinamento istituzionale per le politiche del lavoro, indicando le attività da svolgere nel corso dell’attuale consiliatura regionale.
“A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 150/2005 – si legge nella relazione della proposta di legge -, le funzioni precedentemente attribuite alla Commissione permanente per l'impiego e al Comitato di coordinamento istituzionale per le politiche del lavoro sono svolte direttamente dall'ufficio politiche del lavoro della Regione. Da qui l’opportunità di eliminare la Commissione e modificare la composizione del Comitato di coordinamento istituzionale che si occuperà di rendere effettiva l’integrazione tra i servizi per l'impiego e l'attuazione dello sviluppo delle politiche attive del lavoro e formative e che sarà composto dal presidente, dall’assessore regionale competente per materia o da suo delegato, da un consigliere regionale designato dal Consiglio regionale, dal presidente dell’Associazione nazionale Comuni italiani di Basilicata (Anci di Basilicata) o da suo delegato, dal direttore generale dell’Agenzia regionale per il lavoro e l’apprendimento Basilicata (Arlab) o da suo delegato. II presidente e i componenti del comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. II comitato sarà soppresso al termine della consiliatura regionale in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge”.