“Obbligo di legge accorpare data elezioni con europee”

“Le conclusioni a cui perviene il presidente del Consiglio regionale non combaciano con le conclusioni cui è pervenuta la maggioranza”, dicono Giuzio, Soranno, Galante, Bochicchio, Mollica e Pace, che chiedono una interlocuzione con il governo nazionale

<em>I Gruppi consiliari della maggioranza hanno diffuso il seguente documento sottoscritto da Vito Giuzio (Pd), Giuseppe Soranno (Pp), Paolo Galante (Ri), Antonio Bochicchio (Psi), Francesco Mollica e Aurelio Pace (Gm):</em><br /><br />&ldquo;I Gruppi consiliari che sostengono il governo regionale ringraziano la dottoressa Flavia Franconi, presidente pro tempore della Regione Basilicata, per l&rsquo;attenzione e la sensibilit&agrave; dimostrata nell&rsquo;aver voluto ascoltare, sebbene non a tanto obbligata, in merito alla data di indizione delle prossime elezioni regionali tutti i Gruppi consiliari del Consiglio regionale di Basilicata.<br /><br />Le conclusioni a cui perviene il presidente del Consiglio regionale non combaciano, in alcun modo, con le conclusioni cui &egrave; pervenuta la maggioranza consiliare in riferimento alla corretta interpretazione del sistema normativo che presiede la indizione delle elezioni regionali, per le ragioni che di seguito vengono declinate:<br /><br />Preliminarmente, giova rilevare che il vigente Statuto regionale assegna il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale al governatore pro tempore in carica. La materia &egrave; regolata dalla legge regionale elettorale n. 20/2018, dalla legge n. 165/2004 e s.m.i. e dall&rsquo;art. 7 della legge n. 111/2011. Entrambi i riferimenti normativi statali, sopra citati, sono ritenuti principi fondamentali rinvenienti da leggi della Repubblica in materia elettorale. In considerazione di quanto affermato in precedenza, la riserva di legge regionale contenuta all&rsquo;art. 122 della Costituzione, che assegna alle Regioni la competenza legislativa in materia elettorale, non pu&ograve;, comunque, una volta esercitata travalicare i limiti dettati dalle norme statali ritenute principi fondamentali in materia elettorale; conseguentemente, qualunque previsione normativa diversa o contraria a tali principi contenuta nella legge elettorale regionale ne determinerebbe la illegittimit&agrave;.<br /><br />Cos&igrave; delineato il quadro normativo vigente, si &egrave; posto il problema della corretta interpretazione dell&rsquo;art. 5 della legge n. 165/2004, come integrato dal comma 501 della legge di stabilit&agrave; 2015 (legge 23.12.2014 n. 190), in combinato disposto con l&rsquo;art. 7, commi 1&deg; e 2&deg;, della legge n. 111/2011. Infatti, l&rsquo;art. 7 della legge n. 111/2011 si compone di due commi:<br /><br /><strong>1. A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un&rsquo;unica data nell&rsquo;arco dell&rsquo;anno;</strong><br /><br /><strong>2. Qualora nel medesimo anno si svolgono le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all&rsquo;Italia le consultazioni di cui al comma 1 si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.</strong><br /><br />Il comma 501 della legge n. 190 del 23/12/2014 prevede che:<br /><br /><strong>Al fine di realizzare le condizioni previste dall&rsquo;art. 7, comma 1&deg;, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, e di ottenere i conseguenti risparmi di spesa , all&rsquo;art. 5, comma 1, secondo periodo, della legge 2 luglio 2004 n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: &lsquo;le elezioni dei nuovi consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio&rsquo;. </strong><br /><br />In pratica, la Presidenza del Consiglio regionale sosterrebbe che la locuzione <em><strong>&lsquo;compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti&rsquo;</strong></em>, contenuta nel 1&deg; comma dell&rsquo;art. 7 della legge n. 111/2011, debba essere intesa come parte integrante ed imprescindibile anche del comma 2&deg; del richiamato art. 7 della legge n. 111/2011 e che l&rsquo;integrazione all&rsquo;art. 5 della legge n. 165/2004 di cui al comma 501 della legge di stabilit&agrave; 2015, la quale fissa in giorni 60 il termine ultimo in cui devono aver luogo le elezioni dei nuovi Consigli &egrave; termine improcrastinabile, successivamente implementato di giorni 6 dal decreto legge n. 27 del 2015, convertito in legge.<br /><br />Tale interpretazione a parere dei Gruppi consiliari di maggioranza non &egrave; aderente al dettato normativo, come sopra delineato, e soffre di evidenti lacune interpretative, presumibilmente determinate da una interpretazione forzatamente orientata da ragioni politiche. Infatti, la previsione normativa di cui ai due commi dell&rsquo;art. 7 della legge n. 111/2011, si propone di regolare due diverse ipotesi di &lsquo;election day&rsquo;:<br /><br />A) la prima, prevista dal primo comma del citato articolo &egrave; rivolta esclusivamente ad una ipotesi di election day per il contestuale svolgimento di elezioni amministrative, regionali e parlamentari, nel cui caso si prevede la percorribilit&agrave; di tale ipotesi <strong><em>&lsquo;compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti&rsquo;</em></strong>;<br /><br />B) la seconda &egrave; l&rsquo;affermazione del principio del turno unico di votazioni &lsquo;election day&rsquo; esclusivamente rivolta alla ipotesi in cui le elezioni amministrative, regionali e parlamentari debbano svolgersi nello stesso anno in cui devono disputarsi le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all&rsquo;Italia. In tali ipotesi vi &egrave; l&rsquo;obbligo di accedere per tutte le elezioni al turno unico. In questo caso, il limite massimo dei sessanta giorni pi&ugrave; sei non opera e la interpretazione del comma secondo dell&rsquo;art. 7 della legge n. 111/2011 esclude qualunque riferimento alla locuzione prevista nel primo comma <em><strong>&lsquo;compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti&rsquo;.</strong></em><br /><br />Le ragioni che depongono a favore di tale interpretazione sono diverse ed in ordine posso essere cos&igrave; declinate:<br /><br />a) il comma secondo, dell&rsquo;art. 7 della legge n. 111/2011 &egrave; norma self executing, opera direttamente &egrave; non necessita di alcun richiamo o previsione negli ordinamenti regionali, in quanto norma che detta un Principio Fondamentale in materia elettorale;<br /><br />b) il comma 501 della L. 190 del 23/12/2014, richiama esclusivamente il primo comma dell&rsquo;art. 7 della L. n. 111/2011 e non l&rsquo;intero art. 7.<br /><br />c) se la volont&agrave; del legislatore fosse stata quella di rendere applicabile anche all&rsquo;art 7, comma 2&deg;, la locuzione <em><strong>&lsquo;compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti&rsquo;</strong></em>, la previsione stessa del secondo comma sarebbe stata superflua, essendo sufficiente integrare il primo comma con la indicazione <strong>&lsquo;e del Parlamento Europeo&rsquo;</strong>.<br /><br />d) la Corte costituzionale nelle sentenze numero 81 e 158 del 2015, incidentalmente, nella parte motiva di entrambe riporta testualmente: &lsquo;Successivamente, con decreto del 14 gennaio 2014 n. 6, il presidente della Giunta regionale ha indetto nuove elezioni regionali per il giorno 25 maggio 2014, nel rispetto di quanto previsto all&rsquo;art. 7, comma 2, del decreto – legge 6 luglio 2011 n. 98, (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall&rsquo;art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, che <em><strong>impone</strong></em> di tenere le elezioni regionali nella data stabilita per le elezioni del Parlamento Europeo, qualora nello stesso anno si svolgano entrambe le consultazioni elettorali&rdquo;. L&rsquo;utilizzo del verbo <strong>&lsquo;imporre&rsquo;</strong>, &egrave; indicativo di un obbligo, diversamente opinando, la Corte non avrebbe utilizzato tale espressione, ma pi&ugrave; propriamente <strong>&lsquo;che prevede un unico turno elettorale, compatibilmente con gli ordinamenti regionali&rsquo;.</strong><br /><br />e) inoltre, &egrave; assolutamente irrilevante ai fini del comma 2&deg;, dell&rsquo;art. 7 della L. 111/2011, che il quinquennio si sia concluso nel novembre del 2018; infatti, la previsione normativa non &egrave; riferita alla conclusione del quinquennio che deve cadere nello stesso anno in cui si tengono le elezioni europee, piuttosto, alla data delle elezioni che deve cadere nello stesso anno in cui si effettuano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all&rsquo;Italia.<br /><br />Le ragioni sinteticamente riportate e fatte proprie dai Gruppi consiliari che sostengono il governo regionale depongono a favore dell&rsquo;obbligo di indire le prossime elezioni regionali contestualmente al turno elettorale indicato per le elezioni europee per il giorno 26 maggio 2019. Questo il dato normativo, tuttavia resta la determinata volont&agrave; dei Gruppi consiliari che sostengono il governo regionale a ricercare con il governo nazionale una interlocuzione, basata sul principio della leale collaborazione tra istituzioni, attraverso il quale, previa adozione di adeguati strumenti normativi da parte del governo, si superi l&rsquo;attuale normativa, in modo da poter votare prima del termine del 26 maggio 2019, termine che allo stato determina una prosecuzione della legislatura.<br /><br />I Gruppi consiliari di maggioranza (Vito Giuzio, Giuseppe Soranno, Paolo Galante, Antonio Bochicchio, Francesco Mollica e Aurelio Pace)&rdquo;.

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