La proposta di legge del presidente del gruppo consiliare “Io amo la Lucania” ha quale obiettivo quello di stabilire i requisiti minimi sia dal punto di vista strutturale che organizzativo e tecnologico per gli studi professionali
“Disposizioni recanti norme sui requisiti minimi strutturali, organizzativi e tecnologici degli studi professionali di fisioterapia”. E’ la proposta di legge presentata dal consigliere regionale di “Io amo la Lucania”, Alfonso Ernesto Navazio. La proposta di legge nasce dall’assunto di base che la legge regionale n. 28 del 2000 non prevede alcuna indicazione circa i requisiti minimi strutturali ed organizzativi degli studi professionali di fisioterapia.
“La pdl -afferma Navazio – si propone, pertanto, di colmare questa lacuna stante l’inerzia del Governo regionale, nonostante un ordine del giorno approvato dall’Assemblea lo scorso 20
dicembre. Partendo dalla considerazione che la figura professionale del fisioterapista opera secondo le prescrizioni del medico di riferimento o del fisiatria, responsabile della diagnosi del paziente e delle indicazioni terapeutiche idonee alla cura, la proposta di legge – continua Navazio – ribadisce che non è necessaria l’autorizzazione, quando il fisioterapista, per l’esercizio della sua attività, si avvale di una struttura organizzativa semplice, in cui predomina il suo apporto personale e i beni strumentali in dotazione non implicano l’esercizio di attività terapeutiche complesse e non comportano rischi per la sicurezza del paziente. Nello studio professionale dove si svolge l’attività di fisioterapista, così come prevede la pdl, e a differenza della legge regionale del 2000 che si limita a disciplinare tra i requisiti minimi strutturali, la presenza obbligatoria di un ambulatorio medico al loro interno e, tra i requisiti minimi organizzativi, la presenza di un medico quale responsabile sanitario della struttura, devono essere presenti, invece, quei requisiti minimi strutturali tali da assicurare ai cittadini un livello di tutela uniforme. Tra questi, un locale che abbia una superficie minima di 10 metri quadrati con pavimenti e murature lavabili e disinfettabili; un locale o spazio, nel rispetto del limite dei 10 mq riservati esclusivamente all'attività di fisioterapia, adibito a deposito materiale d'uso, attrezzature e strumentazioni; una sala d'attesa adeguatamente arredata; uno spazio, eventualmente anche interno alla sala di attesa, destinato alle attività di accettazione ed amministrative; un servizio igienico accessibile ai pazienti trattati; uno spazio adibito a spogliatoio per gli utenti e un locale adibito a spogliatoio per il fisioterapista. Lo studio, inoltre, deve essere riservato esclusivamente a specifico uso professionale fisioterapico in ambienti appositamente adibiti, oppure può essere inserito in un appartamento di civile abitazione, con locali specificatamente dedicati ad attività fisioterapica. Oltre, poi, ai requisiti strutturali, la proposta di legge prevede che vengano rispettati dei requisiti di natura tecnologica. Nello specifico, le apparecchiature elettromedicali per terapie fisiche e strumentali di supporto e completamento dell'esercizio terapeutico, devono essere indicate in apposito elenco/inventario aggiornato e trasmesso all'Asl e non devono implicare l’esercizio di attività terapeutiche complesse, né comportare rischi per la sicurezza del paziente”.
“Al fine di garantire la sicurezza degli operatori sanitari, oltre che dei pazienti, devono essere rispettati requisiti di natura organizzativa. Il fisioterapista – si legge nella pdl – esercita la propria attività attraverso prestazioni fisioterapiche erogate direttamente al paziente, secondo il programma attuativo del progetto riabilitativo individuale redatto dal medico di riferimento o dal fisiatra responsabile della diagnosi del paziente e delle indicazioni terapeutiche idonee alla cura. Il fisioterapista libero professionista ha l'obbligo, poi, di redigere e aggiornare la cartella fisioterapica, allo scopo di individuare e verificare gli obiettivi stabiliti e i risultati raggiunti e, infine, deve dare attuazione a tutti gli adempimenti imposti in materia di protezione dei dati personali e di misure minime di sicurezza richiesti dal decreto legislativo n. 196 del 2003 e sue successive modificazioni ed integrazioni, tra cui la predisposizione e la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza. La vigilanza e il monitoraggio di tutti questi requisiti – conclude Navazio – oltre che al verificarsi di situazioni di abusivismo professionale, spetta all’Azienda sanitaria territorialmente competente”.